Adempimenti

Fotovoltaico, cumulo Tremonti ambiente-conto energia con sanatoria al capolinea

Comunicazione della definizione via Pec e versamento in F24 della somma dovuta senza compensazione

di Giorgio Gavelli

Ancora pochi giorni a disposizione per le imprese che intendono aderire alla proposta di “sanatoria onerosa” prevista dall’articolo 36 del Dl 124/2019 in caso di cumulo tra tariffa incentivante del terzo, quarto e quinto conto energia e bonus «Tremonti ambiente» (articolo 6 della legge 388/2000). Un termine che non ha subito alcuna proroga e sembra quasi una “prova di forza” tra il Gse e il Mise da una parte e le aziende interessate dall’altra. La definizione che viene proposta riguarda le Pmi che hanno sfruttato contemporaneamente l’incentivo costituito dalla tariffa incentivante per gli impianti produttivi di energie alternative e il beneficio fiscale della detassazione della quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, successivamente al secondo Conto energia (Decreto 19 febbraio 2007) e fino all’abrogazione della «Tremonti ambiente» intervenuta con l’articolo 23, comma 7, del Dl 23/2012.

Come si aderisce
Le imprese che decidono di optare per la facoltà offerta dal legislatore devono:
•presentare via Pec, entro martedì 30 giugno, una comunicazione di definizione (sul modello approvato con provvedimento del 6 marzo scorso), indicando l’eventuale pendenza di giudizi e assumendo l’impegno a rinunciarvi;
•versare (senza alcuna compensazione) una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione (relativa alla detassazione ambientale) l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo vigente. L’importo va versato integralmente con modello F24 Elide telematico, riportando il codice tributo «8200» e lasciando in bianco i campi «elementi identificativi», «codice ufficio» e «codice atto» (risoluzione 16/E/2020).

L’incumulabilità che è alla base della definizione si fonderebbe (secondo quanto sostenuto dal Gse nel comunicato del 22 novembre 2017 e ripreso dal sottosegretario del Mise in risposta ad una interrogazione parlamentare (n. 5-090403 del 12 dicembre 2017) nel fatto che i decreti che regolano i Conti energia dal terzo (Dm 6 agosto 2010) in poi elencherebbero in modo tassativo i benefici e i contributi pubblici esclusi dal divieto di cumulo, non citando la Tremonti ambiente e, quindi, implicitamente prevedendone l’alternatività. Posizione non proprio limpida, atteso che non ha convinto né la dottrina prevalente, né buona parte della giurisprudenza tributaria ed amministrativa che è stata chiamata in causa (si veda Il Sole 24 Ore del 7 settembre 2019, del 16 marzo 2020 e, da ultimo, del 10 giugno 2020).

I possibili scenari
Per chi restituisce il beneficio fiscale, il comma 4 dell’articolo 36 prevede l’estinzione dei giudizi in corso e, quindi, il mantenimento della tariffa incentivante. Per i “renitenti”, invece, il comma 6-bis dell’articolo 36 dispone che il Gse applichi le decurtazioni degli incentivi in base al Dlgs 28/2011, che prevede recuperi di varia intensità. È assai probabile che tali provvedimenti di recupero vengano impugnati di fronte al Tar dalle imprese interessate, alimentando nuovo contenzioso. Non dovrebbe, invece, essere comunque a rischio il beneficio fiscale (se non vi sono altri motivi di recupero da parte dell’Agenzia), anche perché gli anni interessati sono già in buona parte non più accertabili se non è stato innescato il contenzioso.

Come spesso accade per le sanatorie, molto dipenderà da quanti contribuenti aderiranno. Se, anche solo per effetto della scarsa liquidità in circolazione, una quota rilevante delle imprese interessate non dovesse pagare, è possibile che il legislatore rimetta di nuovo mano alla questione, anche se, a quel punto, qualunque concessione ulteriore sarebbe uno sgarbo verso chi avesse aderito a questa sanatoria. Sembra una di quelle situazioni in cui tutti sono destinati a perdere, triste epilogo di una questione che si è trascinata troppo a lungo senza chiarimenti ed è poi stata affrontata solo a colpi di ultimatum, mettendo da parte la necessaria lungimiranza.

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