Fotovoltaico e superbonus, iter leggero per l’allaccio alla rete
La risposta 545 chiarisce che non ci sono vincoli per la convenzione con il Gse. Secondo la Dre Veneto l’iter legato all’impianto non ha impatto sui termini
Impatto leggero (o, possibilmente, nullo) per gli adempimenti legati all’allaccio dell’impianto alla rete sulla fruizione del superbonus. Segue questa traccia la risposta a interpello n. 545/2022, pubblicata dall’agenzia delle Entrate, che va nella stessa direzione di almeno altre due recenti risposte di Direzioni regionali (Veneto e Sardegna).
L’installazione di impianti solari fotovoltaici è tra gli interventi trainati che danno accesso al superbonus. In questo caso, però, il 110% è subordinato «alla condizione - spiega l’articolo 119 del decreto Rilancio - che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse)» l’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. Per regolare questa cessione, è necessario stipulare con il Gse una convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete.
La risposta 57/2022
Questo adempimento ha generato diversi dubbi e, finora, pochi chiarimenti. Il principale è stato dato con la risposta n. 57/2022, nella quale l’Agenzia ha detto che è possibile fruire del 110% «anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza». Questo per evitare di perdere il bonus, in attesa che venga completata la procedura.
L’interpello n. 545/2022
Ora l’Agenzia, con l’interpello n. 545, affronta un altro caso, legato a questo. Cosa accade se un’abitazione è divisa tra due comproprietari e, di questi, uno paga gli interventi (ed è quindi titolare della detrazione), mentre l’altro è titolare dell’utenza e della convenzione con il Gse? Secondo le Entrate, è possibile accedere al 110 per cento.
La norma, infatti, non pone «alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula». Parla, cioè, della convenzione ma non dice chi deve stipularla. «In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre - dice l’interpello - che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico».
Dre Veneto
Un approccio simile è stato adottato dalla Dre Veneto con la risposta n. 907-1110/2022. Qui si analizza il passaggio ancora precedente: prima della richiesta al Gse, infatti, è necessario concludere le operazioni di allaccio dell’utenza da parte dell’ente distributore. Per l’allaccio, nei casi peggiori, possono volerci mesi. Cosa accade se questo iter porta a superare i termini previsti per ottenere il 110 per cento?
Secondo la Dre Veneto, bisogna guardare al sostenimento delle spese: in base al principio di cassa, sono queste che vanno effettuate entro i termini. Gli adempimenti legati all’allaccio dell’impianto possono essere effettuati «anche dopo il termine per la scadenza dell’agevolazione», purché arrivino entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
Dre Sardegna
Un ultimo elemento riguarda i tetti di spesa. Anche qui arrivano indicazioni da una risposta a interpello (n. 921-300/2022 della Dre Sardegna). Il caso è quello di un condominio che installa un impianto fotovoltaico condominiale, mentre in un singolo appartamento un condòmino ha in programma di realizzare un altro impianto fotovoltaico, collegato alla sua utenza. In questa situazione, gli impianti avranno due massimali (da 48mila euro) differenti o faranno riferimento a un plafond unico?
Secondo la Dre Sardegna, i plafond sono autonomi. «La circolare n. 30 del 2020, al paragrafo 4.3.3, - si legge nella risposta - ha precisato (come ribadito anche dalla circolare n. 28 del 2022) che se l’impianto è al servizio di un intero edificio, anche in condominio, il limite di potenza degli impianti agevolabili, pari a 20 kW, è relativo all’edificio condominiale oggetto di intervento. Se, invece, l’impianto è al servizio delle singole unità abitative, tale limite è relativo alla singola unità abitativa». I tetti di spesa, insomma, sono differenti.