Finanza

Fotovoltaico, ok della Ue agli incentivi automatici Ora tocca ai singoli Stati

Rendicontabili le spese dal 20 luglio scorso. Fino al 65% di bonus per le piccole imprese, 45% per quelle grandi

di Roberto Lenzi

La Ue ammette gli incentivi automatici per impianti fotovoltaici fino al 65% della spesa per le piccole imprese e fino al 45% per le grandi. Sono ammissibili progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW per le grandi imprese e a 6 MW per le Pmi. Sono rendicontabili le spese a partire dal 20 luglio 2022. È questa l’opportunità offerta dalla comunicazione della Commissione Ue del 28 ottobre 2022 C(2022) 7945 final che modifica il Quadro temporaneo per la crisi Russia/Ucraina. Spetta ora ai singoli stati membri attivarsi per rendere fruibile alle imprese questa possibilità.

Gli aiuti devono essere concessi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o da altri tipi di impianti solari. Sono ammessi anche interventi per la produzione di energia elettrica da impianti eolici, per produzione di energia geotermica, per lo stoccaggio di energia elettrica o termica, per la produzione di calore rinnovabile, per la produzione di idrogeno rinnovabile o per la produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui. I regimi di aiuto possono essere limitati a una o a diverse tecnologie, ma non devono includere alcuna limitazione o discriminazione. Gli aiuti devono essere concessi al più tardi entro il 31 dicembre 2023 e gli impianti devono essere completati ed essere in funzione entro 30 mesi dalla data di concessione o 36 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e agli impianti a idrogeno rinnovabile.

La Commissione Ue prevede che nessuna gara competitiva sia obbligatoria se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali. Questo è accettabile nella misura in cui sono concessi con le stesse modalità a tutte le imprese operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile per quanto riguarda le finalità o gli obiettivi della misura di aiuto.

Inoltre, una procedura di gara competitiva non è obbligatoria se gli aiuti concessi per impresa per progetto non superano i 25 milioni di euro e se degli aiuti beneficiano progetti di piccola entità definiti, per la produzione di energia elettrica e lo stoccaggio di energia elettrica o di energia termica, come progetti di capacità installata pari o inferiore a 1 MW. Se sono relativi alle tecnologie di produzione di calore e gas, corrispondono a progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente. Se riguardano la produzione di idrogeno rinnovabile, con progetti con capacità installata pari o inferiore a 3 MW o equivalente. Sono ammissibili anche se sono relativi alla produzione di biogas e biometano ottenuti da rifiuti e residui con progetti di capacità installata pari o inferiore a 25 mila tonnellate/anno. Se i progetti che riguardano interventi, interamente di proprietà di PMI o di comunità di energia rinnovabile, sono ammessi anche con una capacità installata pari o inferiore a 6 MW.

L’ intensità di aiuto può arrivare al 45 per cento del costo complessivo dell’investimento. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

Gli aiuti possono essere concessi per investimenti per cui l’avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022. Per i progetti avviati prima del 20 luglio 2022, gli aiuti possono essere concessi se è necessario accelerare l’investimento o ampliarne la portata in misura significativa. In questi ultimi casi, sono ammissibili agli aiuti solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o di ampliamento della portata.

La Commissione Ue ricorda che gli aiuti devono indurre il beneficiario a intraprendere investimenti che non realizzerebbe o realizzerebbe in modo limitato o diverso senza gli aiuti.

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