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Fotovoltaico, il Tar nega la sospensiva sulla scelta tra «Tremonti ambiente» e conto energia

Respinta la domanda cautelare per sterilizzare gli effetti del cumulo in attesa della pronuncia di Cassazione

di Andrea Taglioni

No allo stop cautelare del provvedimento delle Entrate che impone la scelta tra gli incentivi per il fovotolatico (III, IV e V conto energia) e la “Tremonti Ambiente”. È quanto emerge dall’ordinanza 6079 pubblicata il 30 settembre dal Tar del Lazio. Questo perché, per adesso, il danno sarebbe ancora “meramente potenziale”, non emergendo - spiegano i giudici - «profili di periculum in mora in mancanza di un provvedimento applicativo del disposto normativo e regolamentare oggetto di contestazione (art. 36, comma 3, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, protocollo n. 114266/2020, del 6 marzo 2020) ) tale da rendere concreta e attuale la lesione della sfera giuridica di parte ricorrente».

Il quadro normativo

Va ricordato che sulla questione della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti è intervenuto il legislatore prevedendo, per coloro i quali volessero continuare a beneficiare della tariffa incentivante riconosciuta dal Gse agli impianti fotovoltaici appartenenti al III, IV e V Conto Energia, di riversare l’intero importo del beneficio fiscale a suo tempo goduto.

Con le misure introdotte dall’articolo 36 del Dl 124/2019, al contribuente è stata data la possibilità di scegliere se rinunciare agli sgravi fiscali, riversando l’intero ammontare del beneficio e continuare a mantenere l’incentivo oppure proseguire nel portare avanti giudizialmente la tesi della cumulabilità assumendosi, in questo caso, i relativi rischi e l’alea del contenzioso. A livello procedurale, l’agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento (n. 114266/2020) con cui si è data attuazione alle disposizioni che prevedono il mantenimento del diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti.

Sulla materia è intervenuto nuovamente il legislatore stabilendo, con l’articolo 56, comma 8-ter del Dl 76/2020 (decreto Semplificazioni), lo slittamento al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale i contribuenti devono comunicare all'agenzia delle Entrate la volontà di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e riversare il beneficio goduto per la Tremonti ambiente.

Il ricorso

Da qui l’impugnazione del ricorrente volta a sostenere, previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti censurati, non solo il mantenimento dei due benefici ma anche il diritto a non esercitare la scelta prevista dall’articolo 36, comma 2, del Dl 124/2019, quale condizione per continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti.

Sebbene il differimento del termine lasci ancora un po’ di spazio per riflettere sulle condotte da intraprendere, con tutte le perplessità già sollevate sull'argomento (si veda l’articolo di Giorgio Gavelli su NT+ Fisco), rimane pur sempre quell’incertezza, nel momento in cui il contribuente decidesse di riversare il beneficio goduto e nell’attesa che si pronunci la Cassazione sulla giurisdizione competente a dirimere la questione, di riottenere quanto versato. Ciò in considerazione che l’articolo 36 del Dl 124/19 impone l’impegno a rinunciare al contenzioso.