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Fotovoltaico sul tetto: manutenzione in «reverse»

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di Giorgio Confente

La domanda

Un'azienda, costituita come società cooperativa, opera nel settore fotovoltaico (codice Ateco 43.21.01). Vorrei sapere se per gli interventi di manutenzione ordinaria a terra o sui fabbricati industriali, per la quale esiste un contratto annuale a canone fisso, e per le manutenzioni straordinarie, sempre finalizzate al buon funzionamento dell'impianto, si applica – come da circolare 14/E del 2015 – il “reverse charge”, oppure se i corrispettivi devono essere assoggettati a Iva.R.M. - MONTEMARCIANO

Le manutenzioni ordinarie o straordinarie effettuate su impianti fotovoltaici collocati sui tetti sono soggette al regime del reverse charge, previsto dall'articolo 17, comma 6, lettera a–ter) del Dpr 633/1972. Le stesse prestazioni, se riferite a impianti collocati sul terreno, sono escluse dal reverse charge, in quanto servizi non riferibili a edifici (fabbricati), così come confermato dalla circolare 14/E/2015, paragrafo 1.2.
Con la successiva circolare 37/E/2015, l'agenzia delle Entrate ha poi chiarito che le prestazioni di manutenzione, derivanti da contratti che prevedono canoni di abbonamento periodici, sono soggette a reverse charge anche se non sono correlate a un intervento di manutenzione materialmente eseguito (circolare 37/E/2015, paragrafo 14). Anche in questo caso rientrano nel reverse charge solo i canoni riferiti alla manutenzione di impianti collocati sui fabbricati.

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