Imposte

Fotovoltaico trainato dal sismabonus senza asseverazione energetica

Confermato a Telefisco il doppio limite di spesa con i sistemi di accumulo ma resta il nodo dei plafond multipli in condomìnio

di Alessandro Borgoglio

Sono diversi i chiarimenti interessanti forniti dalle Entrate nel corso di Telefisco - Speciale Superbonus del 27 ottobre 2020, ma sicuramente è necessario porre l’attenzione su due di essi che riguardano l’intervento trainato dell’installazione di impianti fotovoltaici.

In base all’articolo 119, comma 5, per l’installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione ex articolo 16-bis del Tuir (normalmente del 50% per gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico “generale”) spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%. La stessa detrazione compete per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (comma 6). La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annue di pari importo.

Il limite a 48mila euro vale anche per i sistemi di accumulo integrati

I limiti di limiti spesa sono doppi:

1) l’installazione dell'impianto fotovoltaico è agevolato al 110% sulla spesa massima di 48.000 euro, ma comunque nel limite di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto e, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale (comma 5);

2) la stessa spesa massima di 48.000 euro è prevista per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati, ma comunque nel limite di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema (comma 6).

Nella circolare 24/E/2020 le Entrate avevano precisato che il limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti, ma con la successiva risoluzione 60/E/2020 le stesse Entrate hanno affermato che tale chiarimento è da intendersi superato, a seguito del parere fornito dal Mise che ha, invece, ritenuto che il tetto di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli stessi impianti.

A conferma di questo orientamento, nel corso di Telefisco - Speciale superbonus le Entrate hanno chiarito che il limite è di 48.000 euro «distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti ed è riferito all’edificio nel suo insieme».

Dubbi da chiarire sul tetto per singolo edificio

Qualche dubbio, invece, suscita ancora la puntualizzazione circa la limitazione dell’edificio nel suo insieme: nessun problema si pone infatti negli edifici unifamiliari, per cui i 48.000 euro valgono per immobile (che corrisponde all’edificio), ma nel caso degli edifici plurifamiliari (come le villette bifamiliari o i condomìni) non può valere un solo limite di 48.000 euro per edificio se più unità immobiliari ne hanno diritto, come ad esempio nel caso di una villetta bifamiliare costituente un unico edificio, ma con due unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, a cui l’articolo 119, comma 5, del Dl 34/2020 consente di installare l'impianto fotovoltaico nel limite di 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare (come ribadito nella circolare 24/E/2020, paragrafo 2.2.2), anche se si tratta di un edificio unico bifamiliare.

È opportuno, quindi, che venga rimossa questa limitazione introdotta in sede interpretativa.

Basta l’asseverazione della riduzione del rischio sismico

L’altro chiarimento offerto dalle Entrate nel corso di Telefisco chiama in causa il sismabonus al 110 per cento. Siccome per il Decreto Requisiti del Mise del 6 agosto 2020 non è richiesta nessuna attestazione per l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori, allora, secondo le Entrate, nel caso in cui questi interventi siano trainati al 110% da quello trainante antisismico di cui al comma 4 dell'articolo 119 del Dl 34/2020, il contribuente dovrà munirsi della sola asseverazione della riduzione del rischio sismico di cui Dm 58/2017, modificato dal Dm 329/2020, e richiesta dall’articolo 119, comma 13, del Dl 34/2020.


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