Imposte

Fringe benefit a 3mila euro, premi di risultato esenti

Possibile pagare le utenze se l’accordo sindacale prevede la convertibilità del premio. Oltre a innalzare la soglia il decreto Aiuti-quater precisa che viene tassato tutto l’importo se si supera la soglia

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di Michela Magnani

Per fronteggiare il caro bollette, l’articolo 3, comma 10, la bozza del decreto Aiuti-quater innalza a 3mila euro, solo per il 2022, il limite di esenzione dei fringe benefit messi a disposizione dei dipendenti.

La norma è sintetica ma, intervenendo direttamente nell’articolo 12 del Dl 115/2022 (il Decreto aiuti-bis), raggiunge gli obiettivi del Governo facendo, tra l’altro, chiarezza in merito all’interpretazione da dare alla disposizione che, lo scorso mese di agosto, sempre con le stesse finalità aveva innalzato fino a 600 euro annui il valore dei fringe benefit esenti.

La disposizione modificativa, infatti, non solo prevede l’aumento fino a 3mila euro dell’importo dei benefit esenti (che include anche i rimborsi delle utenze domestiche per i consumi di gas, luce e acqua effettuati nel 2022), ma tramite il rimando alla «prima parte del terzo periodo» dell’articolo 51, comma 3, del Tuir conferma l’interpretazione della norma che, l’agenzia delle Entrate aveva amministrativamente fornito (si deve dire, con troppa facilità) con la sua recente circolare 35/E/2022 sullo stesso tema. Come si ricorderà, l’Agenzia in tale contesto aveva sottolineato che, sulla base delle relazioni illustrativa e tecnica al provvedimento risultava «evidente» che, il superamento dell’importo esente comporta la tassazione dell’intero importo del benefit erogato.

Preme inoltre evidenziare che l’equiparazione del valore dei fringe benefit non tassati fino a 3mila euro, e cioè allo stesso importo del premio di risultato tassabile al 10%, permetterà ai datori di lavoro di riconoscere ai dipendenti il rimborso delle utenze domestiche senza aumentare i propri costi ogni volta in cui l’accordo di secondo livello preveda la conversione in tutto o in parte del premio di risultato in welfare.

L’innalzamento del valore dei fringe benefit non tassati permetterà inoltre, anche ai dipendenti con altri benefit (tipicamente l’auto assegnata in uso promiscuo) per valori imponibili inferiori al nuovo limite di esenzione, di accedere alle piattaforme welfare anche per i beni e servizi indicati dall’articolo 51, comma 3 del Tuir, segmenti del welfare spesso erogati tramite voucher e da cui erano tipicamente esclusi tali soggetti in attuazione del meccanismo di calcolo del limite. L’ampio spazio di tutela fiscale consentirà anche l’accesso ai rimborsi delle spese per le utenze domestiche per la differenza tra il valore del fringe benefit auto e degli altri compensi in natura eventualmente percepiti e i 3mila euro.

Da ultimo è bene evidenziare che, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno provvedere a restituire le imposte che sono state mensilmente trattenute ai dipendenti percettori di benefit per importi superiori a 600 euro, ma inferiori a 3mila.

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