Adempimenti

Fringe benefit da conguagliare, comunicazione all’Inps entro il 20 febbraio

Vanno inseriti i dati 2019 che non sono entrati nella Certificazione unica rilasciata o in consegna

(Adobe Stock)

di Barbara Massara

Entro giovedì 20 febbraio le aziende possono comunicare telematicamente all’Inps l’importo dei fringe benefit non conguagliati, riconosciuti nel corso del 2019 a dipendenti cessati nel medesimo anno, al fine di poter effettuare le operazioni di conguaglio.

Con il messaggio 471/2020 l’istituto di previdenza ha precisato che tale comunicazione deve avvenire attraverso l’apposita funzionalità online presente nl sito, denominata «comunicazione benefit aziendali» nella quale i datori di lavoro devono inserire i valori del benefit, distinti per tipologie, attribuiti nel 2019, che non sono riusciti a inserire nei conguagli fiscali e quindi nella Cu già rilasciata o di prossima consegna.

Nello specifico applicativo le aziende possono inserire singole comunicazioni, ovvero inserire file massivi, nonché variare comunicazioni già trasmesse.

Sebbene il provvedimento non specifichi quali siano esattamente i casi in cui le imprese devono utilizzare questo servizio, limitandosi a richiamare gli obblighi del conguaglio fiscale previsto dall’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973, si ritiene che tali situazioni siano quelle in cui l’ex sostituto d’imposta datore di lavoro non sia riuscito a conguagliare il valore di tutti i benefit o solo di alcuni corrisposti nel 2019 in cui è cessato il rapporto di lavoro, ad esempio perché i rispettivi valori sono di fatto divenuti fiscalmente esigibili solo dopo la fine del rapporto.

Il caso classico potrebbe essere quello delle stock option che diventano fiscalmente imponibili (essendo invece previdenzialmente esenti) nell’anno in cui vengono esercitate o dei premi assicurativi che diventano imponibili nel mese in cui sono pagati alla rispettiva assicurazione, mese che potrebbe essere successivo alla data di uscita del dipendente.

In questi casi il sostituto dovrebbe cercare di riaprire il conguaglio fiscale e chiedere all’ex dipendente la provvista per il pagamento delle maggiori imposte dovute in sede di conguaglio, in quanto non ha un reddito netto sul quale poter recuperare le trattenute fiscali da versare all’Erario.

Per ovviare a queste situazioni di incapienza, ipotizzando che nel frattempo l’ex lavoratore stia percependo una prestazione da parte dell’Inps (per esempio la pensione), l’azienda potrebbe comunicare il valore di questi benefit all’ente previdenziale, attuale sostituto d’imposta. In questo modo l’Inps potrebbe conguagliarli insieme ai redditi dallo stesso erogati e inserirli nella propria certificazione unica.

In mancanza di tale comunicazione, o di trasmissione oltre il 20 febbraio, l’ex datore che non ha riaperto il conguaglio per incapienza della retribuzione dovrà comunque riemettere la certificazione unica inserendo il valore di tali benefit, nonché specificando nelle annotazioni (annotazione generica ZZ) che il reddito non è stato conguagliato e che pertanto il contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi.

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