Imposte

Fringe benefit, tassazione legata alle emissioni per le auto aziendali immatricolate dal 1° luglio

La risoluzione 46/E: per i contratti stipulati entro il 30 giugno varranno le vecchie regole fino al termine. Nuova tassazione per i veicoli assegnati da luglio registrati prima

Percorso ad ostacoli per il calcolo del fringe benefit dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti e amministratori; l’aggancio ai valori di emissione di anidride carbonica e la connessa valorizzazione forfetaria si applica solo ai veicoli di nuova immatricolazione dal primo luglio 2020 – i chiarimenti della risoluzione 46/E/2020 del 14 agosto 2020.

L’articolo 1, comma 632, della legge 160/2019 sostituisce la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Dpr 917 del 1986, e modifica la percentuale di concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per i veicoli aziendali e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, differenziandolo in funzione dell’emissione di Co2.

Data di immatricolazione

Poiché la norma si riferisce ad autoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione la risoluzione ne ha chiarito la portata; secondo l’Agenzi essa andrà ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020).

Data di assegnazione

Circa invece l’assegnazione (anch’essa decorrente per contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020), la risoluzione precisa che si debba far riferimento al momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente. Successivamente al perfezionamento giuridico dell’assegnazione il calcolo del benefit secondo le nuove regole andrà valutato anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente. In tale senso la risoluzione ha precisato che affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020

La risoluzione, opportunamente, precisa che con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 la vecchia norma continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto.

Il calcolo si complica

Infine la risoluzione precisa che per il calcolo del fringe benefit in caso di assegnazione in uso promiscuo del veicolo sia successiva rispetto al 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data non si potrà far riferimento ai criteri forfetari. In questa ipotesi non potendosi applicare né la disciplina previgente (in quanto l’assegnazione non era in corso al 30 giugno 2020) né la nuova (il veicolo era già immatricolato al 30 giugno 2020) si dovrà operare un calcolo che consenta di valorizzare il benefit per la sola parte riferibile all’uso privato scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Si ponga il caso di un contratto di concessione in uso promiscuo di una autovettura immatricolata il 10 gennaio 2020 e assegnata il 15 luglio 2020. In questo caso poiché il contratto è successivo al 1° luglio ma l’immatricolazione è antecedente il calcolo del benefit non potrà essere forfetario ma si dovranno scorporare dal valore normale i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro in conformità ai principi già previsti dalla risoluzione 74/E del 2017.

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