Adempimenti

Frodi Iva, in manovra un doppio blocco contro i falsi esportatori

Con la stretta prevista dal Ddl di Bilancio, in base a controlli incrociati verrà inibita l’emissione delle lettere di intento

Il Ddl di Bilancio 2021 (ora all’esame della Camera) introduce una stretta alla frodi Iva realizzate con l’utilizzo di lettere d’intento, ma, finalmente, cambiando logica prevede un meccanismo preventivo di tutela del fornitore inconsapevole della frode. In particolare l’articolo 188 del Ddl crea un meccanismo di blocco automatico di nuove lettere di intento da parte di contribuenti ai quali, a seguito di controlli e analisi di rischio, è stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. In questo modo, come richiesto da più parti, si crea un blocco che evita sul nascere la frode e tutti i problemi che si porta dietro per il fornitore.

Ricordiamo che da sempre l’Amministrazione finanziaria combatte, attraverso attività di controllo, i contribuenti che emettono lettere di intento pur essendo connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale. Nei confronti dei soggetti che ricevono le lettere di intento da parte di cessionari che non ne hanno le condizioni l’Amministrazione finanziaria, in via sperimentale, ad oggi, si era limitata ad inviare una warning letter che serve a mettere il fornitore in allarme rispetto alle operazioni poste in essere con il falso esportatore abituale.

Questo non impedisce automaticamente di bloccare i falsi esportatori abituali che possono continuare ad emettere, ad altri cedenti o prestatori, nuove lettere di intento né ai fornitori di continuare a trasmettere sullo Sdi fatture elettroniche non imponibili ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 sulla base delle lettere d’intento emesse da acclarati falsi esportatori.

La nuova norma in esame, attraverso un doppio intervento, consente invece di creare un meccanismo di blocco automatico che permetta di disinnescare immediatamente la condotta fraudolenta perpetrata dal cessionario.

Da una parte l’agenzia delle Entrate potrà inibire il rilascio delle dichiarazioni d’intento ai falsi esportatori abituali ed invalidare quelle illegittime, attraverso specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale. Si può pensare che le verifiche saranno effettuate controllando i dati risultanti dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente ed analizzando sia le dichiarazioni d’intento che il contribuente ha già presentato sia gli elenchi Intrastat.

Dall’altro la norma permetterebbe di sfruttare al massimo quanto previsto dall’articolo 12-septies del Dl 34/2019, secondo cui gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento «devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa». In questo modo sarà possibile invalidare le lettere d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d’intento ideologicamente falsa. Infine sarà possibile inibire l’emissione da parte del fornitore di una fattura elettronica - con riferimento ad una lettera di intento invalidata via Sdi evitando, in tal modo, che quest’ultimo effettui operazioni senza pagamento dell’Iva nei confronti di soggetti che sono ritenuti falsi esportatori abituali.

Questo meccanismo di blocco automatico sembra favorire e tutelare finalmente il fornitore, su cui ricade l’onere di provare l’incosapevolezza rispetto alla frode, quando incappa in un finto esportatore abituale evitando, in tal modo, che possa trovarsi a dover subire accertamenti e controlli a a causa di comportamenti di terzi.

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