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Fuori campo Iva la cessione dei mezzi meccanici obsoleti utilizzati dal consorzio irriguo

La vendita di beni strumentali impiegati unicamente nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente, resta esclusa da imposizione tributaria<br/>

La domanda

Siamo un consorzio irriguo di miglioramento fondiario con attività nell’esclusivo interesse dei soci. Dobbiamo cedere con asta pubblica due mezzi meccanici obsoleti. Riteniamo che le fatture debbano essere emesse in esenzione Iva, considerato che non svolgiamo attività commerciale. Sulla fattura intendiamo annotare che l’esenzione Iva è prevista dall’articolo 1, comma 1-bis del decreto legge 125/1989, convertito dalla legge 214/1989. Si chiede se è corretta questa interpretazione.
F. B. – Alessandria

L’articolo 1, comma 1-bis del decreto legge 125/1989, dispone che «le attività istituzionalmente proprie, svolte ... da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale». Non costituendo attività commerciale, tali attività sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e non devono neanche essere oggetto di fatturazione per mancanza del presupposto soggettivo e oggettivo. La cessione di un mezzo agricolo, di per sé, non rientra tra le attività proprie del consorzio irriguo e, come tale, non fruirebbe della decomercializzazione disposta dal citato articolo. Tuttavia, se tale bene strumentale è stato unicamente utilizzato nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente, resta comunque escluso da imposizione tributaria. Di conseguenza, qualora le macchine agricole in questione non siano mai state utilizzate nello svolgimento di attività commerciali e, pertanto, né il rispettivo costo sia stato dedotto ai fini delle imposte dirette, né l’Iva detratta, si ritiene che la cessione delle stesse costituisca una operazione fuori campo Iva e non debba essere oggetto di fatturazione. Per quanto riguarda il riferimento normativo da indicare sulla documentazione fiscale, è possibile citare la predetta norma oppure, più semplicemente, «operazione fuori campo Iva per mancanza di presupposti soggettivi», citando, eventualmente, l'articolo 1 del decreto Iva, Dpr 633/1972.

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