Controlli e liti

Fuori gioco l’accertamento notificato all’amministratore di fatto

La Cgt Campania: l’avviso relativo a imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante

di Ivan Cimmarusti

L’avviso di accertamento relativo a imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa e non all’amministratore di fatto. È il principio, espresso dalla Cgt di secondo grado della Campania, con la sentenza 6855/13/2022, secondo cui (articolo 7, Dl 269/2003) nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente.

La vicenda trae origine da una verifica fiscale della Guardia di finanza che sfociava in avvisi di accertamento Irap e Iva dell'agenzia delle Entrate. Nell’ambito delle verifiche, inoltre, le Fiamme gialle accertavano che l’amministratore era una testa di legno, in quanto tutta la società era riconducibili ad altri soggetti. Per questo gli avvisi di accertamento venivano notificati a questi altri soggetti, che li impugnavano davanti all’allora Commissione tributaria provinciale di Napoli. In particolare, si censurava l’illegittimità delle sanzioni irrogate, in quanto applicabili alla sola persona giuridica, secondo il l’articolo 7 del Dl 269/2003. Inoltre, le parti «contestavano – si legge nei documenti - la qualità di amministratrice di fatto della società e di aver costituito la società al solo scopo di commettere violazioni e illeciti».

Secondo i giudici del secondo grado, il Dlgs 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), all’articolo 2, comma 2, stabilisce la regola generale secondo cui «la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione». Inoltre, l’articolo 11 del medesimo decreto prevede la responsabilità solidale del soggetto (persona fisica o persona giuridica) nel cui interesse ha agito l’autore della violazione. Un assetto che - scrivono i giudici - ha trovato parziale deroga con l’articolo 7 del Dl 269/2003, in forza del quale «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale riferibile a società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Ratio della previsione è di porre l’onere sanzionatorio a carico di un soggetto dotato di personalità giuridica, diverso rispetto dalla persona fisica che ha materialmente posto in essere l’azione illecita nell’interesse del primo».

Per tale motivo, l’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore e legale rappresentante della stessa. L’amministratore di fatto, invece, «è privo della legittimazione ad essere destinatario dell’avviso di accertamento rivolto alla società di capitali, il che è agevolmente evincibile dalla lettura congiunta degli articoli 145 Codice procedura civile e 60 Dpr n. 600 del 1973 che prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante consegna alla persona che rappresenta l’ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla norma)».

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