Imposte

Fuori dal plafond gli aiuti per i danni diretti da Covid

La Ue non sottopne a vincoli le somme per chi è stato impedito nella sua attività. Bruxelles cita le restrizioni ai voli e le restrizioni per i turisti e gli hotel

di Roberto Lenzi

Gli aiuti alle imprese che hanno subito danni diretti a causa dell’emergenza epidemiologica possono essere concessi senza limiti. Il nuovo massimale a 1,8 milioni di euro si applica solo ai rimborsi concessi per la misura 1.3, dell’articolo 107(3)(b). Assonime, nella circolare 10 del 1° aprile 2021, evidenzia come la Commissione europea avesse da subito riconosciuto l’epidemia Covid-19 come un «evento eccezionale» secondo l’articolo 107(2)(b), ma si era comunque creato il problema che la quasi generalità delle imprese potesse ritenere di avere subito danni a causa dell’evento eccezionale. Per questo motivo, la Commissione, che ha già autorizzato una quarantina di misure di aiuto secondo l’articolo 107(2)(b) in settori particolarmente colpiti dalla pandemia, ha sottolineato, con la modifica del 28 gennaio scorso al Quadro temporaneo, i requisiti che delimitano l’applicazione di questa base giuridica e ne permettono un utilizzo più semplice.

I limiti all’utilizzo degli aiuti

Per applicare l’articolo 107(2)(b) deve esserci un collegamento causale diretto tra l’evento eccezionale e il danno subito da ciascun beneficiario. Questo può ricorrere nel caso di danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono di diritto o di fatto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività. La Commissione sottolinea che possono essere considerate quelle misure che impongono l’interruzione completa di un’attività economica o la sua cessazione in determinate zone.

La Commissione cita le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto e le misure che precludono l’accesso a specifiche categorie di clienti come i turisti per gli hotel o i partecipanti ai viaggi di istruzione per le strutture ricettive destinate ai giovani. In presenza di queste misure, è possibile trovare un nesso diretto tra l’evento eccezionale e i danni subiti dall’impresa. Un altro insieme di misure restrittive che può rilevare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107(2)(b), è costituito dalle disposizioni che introducono una soglia massima di affluenza in settori specifici o per attività specifiche. Sono ammesse anche le attività di intrattenimento, le fiere commerciali, gli eventi sportivi che operano a livelli sensibilmente inferiori a quelli che sarebbero raggiunti in quei luoghi applicando le regole generali di distanziamento sociale o le regole generali sulla capacità degli esercizi commerciali.

Non rilevano le misure generali

Secondo la Commissione, non soddisfano i requisiti richiesti per le misure di compensazione le misure restrittive generali, quali quelle di distanziamento sociale o le disposizioni sanitarie di carattere generale, incluse quelle che si limitano a tradurre i requisiti generali in forme specifiche adatte a determinati settori o tipi di luoghi.

Oltre al nesso diretto di causalità, per applicare l’articolo 107(2)(b) occorre evitare la sovra-compensazione. Il punto 15-ter del Quadro temporaneo, introdotto con la Quinta modifica, sottolinea che «soltanto i danni causati direttamente dalle misure restrittive possono essere compensati ed è necessario procedere a una loro quantificazione rigorosa». Per ottenere gli aiuti è necessaria la dimostrazione che gli aiuti compensano esclusivamente i danni causati direttamente dalla misura restrittiva fino al livello dei profitti che il beneficiario avrebbe potuto in modo credibile generare in assenza della misura, per la parte della sua attività che ha subito una riduzione. Nessuna compensazione se il calo del fatturato deriva da cause non forzose

La Commissione precisa che «alla luce della crisi prolungata», gli effetti economici del calo della domanda o dell’affluenza imputabile alla diminuzione della domanda aggregata o alla maggiore riluttanza dei clienti a riunirsi in luoghi pubblici, mezzi di trasporto o altri luoghi, o imputabile a restrizioni applicate in modo generale non possono essere presi in considerazione nel calcolo dei danni imputabili a misure restrittive che possono essere compensati.

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