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Fuori dal pro rata Iva le occasionali operazioni imponibili da parte di un soggetto esente

Attività 100% esente

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di Giorgio Confente

La domanda

Una holding con attività 100% esente ha sostenuto dei costi soggetti ad Iva per una società del gruppo. La holding può detrarre l’Iva? Considerato che riaddebiterà le medesime fatture alla società? Il riaddebito deve necessariamente avvenire nell’anno solare? Oppure può essere effettuato l’anno successivo senza perdere il diritto alla detrazione?
R. B. – Milano

La holding può esercitare il diritto alla detrazione Iva, se i costi sostenuti sono riferibili a operazioni imponibili occasionali (nell’esempio: il riaddebito con Iva alla società del gruppo). Per tracciare il nesso di collegamento con le operazioni imponibili attive, sarebbe auspicabile che il riaddebito fosse effettuato nello stesso anno. In generale, non è possibile esercitare la detrazione Iva per i costi sostenuti, se la relativa dichiarazione Iva riporta esclusivamente operazioni esenti. Infatti, in assenza di contabilità separata, si applica la disciplina del “pro rata” che prevede l’indetraibilità totale in caso di effettuazione esclusiva di operazioni esenti (articoli 19 e 19 bis del decreto Iva, Dpr 633/1972). In deroga a questa regola, l’occasionale effettuazione di operazioni imponibili, da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un’attività esente, non dà luogo all’applicazione del pro rata (circolare ministeriale 328/1997). Per esercitare la detrazione Iva, in dichiarazione, deve essere compilato il rigo VF31 riservato ai soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili, sostenendo acquisti ad esse inerenti. Le istruzioni chiariscono che l’Iva relativa agli acquisti destinati a queste ultime operazioni è interamente detraibile.

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