Imposte

Fuori dal reddito agrario calcolo Irap in base al tipo di attività

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di Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole sono generalmente escluse da Irap, ma in presenza di attività di allevamento e connesse non rientranti nel reddito agrario, il calcolo della base imponibile può essere un “rompicapo”.

Ricordiamo che l’esenzione da Irap riguarda tutte le imprese agricole, indipendentemente dalla natura giuridica, che esercitano le attività rientranti nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir). Sono escluse inoltre le cooperative agricole che trasformano, manipolano e vendono prodotti conferiti prevalentemente dai soci (articolo 10 del Dpr 601/73) e le cooperative forestali (articolo 8 del Dlgs 227/2001).

Le imprese agricole individuali e società semplici se usufruiscono dell’esonero da Irap non compilano il modello, mentre lo devono compilare gli altri soggetti al solo fine dei fornire la base di calcolo del contributo camerale.

La questione si complica quando le imprese agricole esercitano attività non rientranti nel reddito agrario per le quali l’Irap è dovuta con la aliquota ordinaria (generalmente 3,9%).
Le istruzioni ministeriali al modello Irap forniscono le indicazioni per la scomposizione del valore della produzione al fine di assumere la quota imponibile corrispondente alle attività agricole non rientranti nel reddito agrario. Le regole recepite dalle istruzioni sono state fornite dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 93/E del 18 luglio 2017.

Queste attività vanno suddivise nelle seguenti tre categorie.

1)Allevamento di animali con terreni potenzialmente insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. In questo caso ai fini della determinazione del reddito si seguono i criteri di cui al Dm 20 aprile 2006. Ottenuto il numero degli animali eccedenti lo si rapporta al numero complessivo degli animali allevati (quadro RD) e la percentuale la si applica al valore della produzione ottenendo così la base imponibile Irap. Il metodo deve essere adottato anche dai soggetti che determinano il reddito in base al bilancio (esempio Spa).

2)Attività agrituristiche. Generalmente tali attività sono gestite con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva e quindi la contabilità separata, fornisce il valore della produzione soggetto ad Irap nei modi ordinari. Qualora non sia tenuta la contabilità separata in quanto entrambe le attività (agricola ed agriturismo) rientrano nel regime normale Iva, si può ricorrere alla contabilità sezionale.

3)Attività connesse quali la produzione di beni non compresi nel decreto ministeriale 15 febbraio 2015 ovvero prestazioni di servizi (articolo 56-bis del Tuir). In questo caso il valore della produzione è determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola oltre i limiti del reddito agrario e l’ammontare complessivo dei ricavi .

Inoltre occorre considerare l’attività di produzione di energia elettrica in quanto una parte del reddito rientra nel reddito di impresa. Il comma 423 della legge 266/2005 stabilisce che la produzione di energia elettrica rientra nel reddito agrario nei limiti della franchigia (2,4 milioni kwh per la produzione mediante biogas e 260mila per il fotovoltaico) nonché per i proventi corrispondenti alla tariffa incentivante. I ricavi eccedenti concorrono a formare il reddito nella misura del 25 per cento. Questo regime si applica non solo per le persone fisiche e società semplici, ma anche alle Snc, Sas e Srl agricole che hanno optato per la tassazione catastale. In questo caso la base imponibile Irap si può determinare sommando al reddito determinato forfetariamente il costo degli interessi passivi e il personale impiegato per tale attività; il costo del personale a tempo indeterminato viene poi dedotto. Gli interessi passivi che concorrono a formare la base imponibile Irap si ritiene debbano essere assunti in rapporto ai ricavi rilevanti (base di calcolo del reddito con la percentuale del 25%) e l’ammontare complessivo dei ricavi relativi alla energia elettrica.

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