Imposte

Fusione da Lbo, il test di vitalità consente il riporto delle posizioni soggettive

Sulla target il mancato rispetto del dato sul costo del lavoro è giustificato dal ricorso a servizi di terzi

di Alessandro Germani

In una fusione inversa da Lbo (leveraged buy out) il test di vitalità e il limite patrimoniale non integrati dalla newco consentono il riporto delle posizioni soggettive per via della natura dell’operazione (circolare 6/E/16), mentre sulla target il mancato rispetto del dato sul costo del lavoro è giustificato dal ricorso a servizi di terzi. Questa è in sintesi la risposta a interpello 101/2020 delle Entrate.

Alfa, proprietaria di un centro commerciale, è stata acquisita al 100% da Beta, a sua volta controllata da una holding lussemburghese. Si è quindi proceduto ad una fusione inversa, onde evitare la voltura delle licenze e autorizzazioni commerciali in essere in capo ad Alfa, ai sensi dell’articolo 2501-bis del Codice civile in quanto la newco è stata finanziata con equity e debito. Beta è stata costituita nel 2017 e quindi non soddisfa né il test di vitalità né il limite patrimoniale, mentre Alfa per il 2018 non supera il test per via dell’assenza di costi di lavoro subordinato. L’istante intende dimostrare che la riportabilità di tutte le posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi indeducibili e eccedenze Ace) è genuina e non risponde al «commercio di bare fiscali».

La risposta dell’agenzia delle Entrate è positiva, pur premettendo che in presenza di finanziamenti di soci esteri vi sono due aspetti degni di attenzione, in tema di transfer pricing e di riqualificazione dello shareholder loan (debito) in un apporto di equity, che può determinare l’indeducibilità degli interessi passivi (circolare 6/E, paragrafo 3.3).

Con riguardo alla target, il requisito del costo del lavoro (che deve essere superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori alla fusione) non è superato nel periodo interinale (2018) per una precisa scelta aziendale di flessibilità, che ha portato a cedere il ramo d’azienda per la gestione del centro commerciale a Gamma. Circa il limite patrimoniale, il mancato superamento è ascrivibile alla perdita del 2017, determinata da un accantonamento (non dedotto) a fronte di un intervento per il risanamento e l’impermeabilizzazione del parcheggio del centro commerciale.

Peraltro la serie storica dei ricavi è in incremento, l’attivo patrimoniale è principalmente composto da immobilizzazioni materiali, l’assenza di costo del lavoro (voce B9) è rimpiazzata dal servizio acquistato da Gamma (voce B7) che, se considerato come costo di lavoro in base alla sua effettiva natura, consentirebbe di superare il test. Si noti l’approccio sostanzialistico dell’Agenzia, che è il medesimo della recente risposta n. 88 del 6 marzo 2020, in cui per superare il test si è considerato il costo del personale dell’affittuaria di un ramo d’azienda, quindi sempre di un soggetto terzo. Quanto invece alla newco incorporata, trattandosi di società costituita nel 2017 la stessa non integra né il vitality test né il limite patrimoniale. Ma il riporto per l’incorporante controllata delle posizioni soggettive della newco si giustifica con la sua natura di holding, dove a fronte di partecipazioni nell’attivo, il passivo è costituito da equity e debito, con un conto economico dove figurano solo interessi passivi e costi di consulenza.

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