Fusione, resta in giudizio solo l’incorporante
La sentenza 21970 delle Sezioni unite: il soggetto si estingue e il processo continua per il successore universale
La fusione secondo la tesi evolutivo-modificativa comporta la sopravvivenza della società fusa. I rapporti processuali e sostanziali dunque proseguono in capo all’incorporante o risultante dalla fusione. In realtà il soggetto si estingue e il processo continua in capo al successore universale. Secondo la Cassazione, sezioni Unite 21970/2021 la fusione comporta una concentrazione o compenetrazione in capo alla incorporante o risultante. Va da sé che trasferendosi tutti i rapporti, vi è un’estinzione dell’incorporata, che non permane sul mercato. Vi è una scomparsa giuridico formale a fronte di una continuazione sostanziale (dell’incorporante o risultante). Si genera dunque un fenomeno successorio, con prosecuzione in un nuovo centro d’interessi. Corollario di ciò sarà la legittimazione processuale dell’incorporante o risultante, mentre non avrà legittimazione alcuna l’incorporata. Questo principio vale anche se la fusione avviene mentre è in corso una causa, senza interruzione come peraltro prescrive l’articolo 2504-bis del Codice civile. In virtù di ciò non può essere intrapreso un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione in persona del suo ex amministratore.