Finanza

Garanzia Sace più ampia: inclusi factoring e obbligazioni

I nuovi ampliamenti previsti dal Ddl di Bilancio saranno validi per le garanzie rilasciate dal 2021. La platea soggettiva comprende anche le assicurazioni

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di Paolo Rinaldi

Il Governo – in coerenza con la quarta modifica introdotta dalla Commissione europea al temporary framework estendendone la durata in gran parte sino al 30 giugno 2021 – ha previsto nel Ddl di Bilancio un’analoga estensione delle misure di sostegno alla liquidità già vigenti sino al 31 dicembre 2020, e presenti nel decreto Liquidità (Dl 23/2020) .

Si dispongono numerosi interventi non solo di proroga, come sopra accennato, ma anche di natura sostanziale, volti ad ampliare e rendere ancora più accessibile l’accesso al credito bancario garantito dallo Stato da parte delle imprese italiane.

La Garanzia Italia di Sace, ai sensi dell’articolo 1 Dl 23/2020 è stata prorogata sino a tutto il 30 giugno 2020: viene inoltre ampliata – in termini di strumenti – anche l’operatività delle garanzie sulle cessioni di credito anche senza garanzia di solvenza, ovvero «pro-soluto». L’attuale testo del comma 1-bis dell’articolo 1 Dl 23/2020, infatti, prevede che Sace possa intervenire garantendo le operazioni di cessione di credito, ma con garanzia di solvenza, ovvero «pro-solvendo»: pur consentendo astrattamente che le disposizioni fossero destinate agli intermediari vigilati ex articolo 106 Tub, di fatto venivano escluse le società di factoring, che tipicamente operano con «pro-soluto». Ora anche queste linee di credito potranno godere della garanzia Sace, con un approccio più flessibile che consente all’impresa cedente di ridurre attivo circolante e indebitamento finanziario – circostanza, questa, che certamente non potrà che giovare ai bilanci delle imprese.

La garanzia Sace viene inoltre ampliata anche con riguardo alla platea dei destinatari, con l’introduzione di un nuovo articolo 1-bis.1 al Dl 23/2020, destinato alle imprese di medie dimensioni, la cui vigenza è prevista per il solo primo semestre 2021. Sace potrà innanzitutto rilasciare le garanzie di cui all’articolo 1, che coprono fino al 90% del finanziamento, anche a favore delle medie imprese con un numero di dipendenti per il 2019 non inferiore a 250 e non superiore a 499, alle medesime condizioni del Fondo centrale di garanzia. Si tratterà dunque di garanzie ora a titolo gratuito, per un importo massimo di garanzia di 5 milioni di euro, ovvero inferiore se tali imprese abbiano già parzialmente utilizzato la predetta garanzia di Mcc ai sensi della lettera b) del secondo comma articolo 13 Dl 23/2020. Si ricorderà che tale accesso era stato disposto in sede di conversione, quale eccezione, e che scadrà al 28 febbraio 2021 per effetto della proroga parziale disposta in finanziaria. In tal modo le medie imprese potranno progressivamente migrare da Mcc verso Sace per beneficiare di tali garanzie anche nel primo semestre 2021. Tali imprese, inoltre, potranno beneficiare, al venire meno di Garanzia Italia, di garanzie Sace a condizioni di mercato con una copertura dell’80% ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del Dl 269/2003.

L’operatività di Sace, in termini generali, viene inoltre ampliata ulteriormente definendo meglio il sistema di garanzie disciplinato dall’articolo 6 comma 14-bis, indicando innanzitutto la percentuale massima di copertura – al di fuori di quanto sopra – nella misura del 70 per cento. Si è poi ampliato il novero dei soggetti a favore dei quali la garanzia può essere rilasciata, includendo anche le imprese di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni. Sace è infine autorizzata a rilasciare garanzie non solo sui finanziamenti ma anche garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia: non si fa riferimento alcuno al rating, e dunque anche imprese non quotate e prive di esso potranno ricorrere alla garanzia.

Lo strumento di Garanzia Italia esce quindi rafforzato anche se i nuovi ampliamenti di operatività saranno validi esclusivamente per le garanzie rilasciate successivamente al 31 dicembre 2020: sino ad allora resteranno vigenti le attuali disposizioni.

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