Gas e teleriscaldamento, Iva al 5% anche nel secondo trimestre
Estensione dell’aliquota ridotta ad aprile, maggio e giugno 2023. Azzeramento degli altri oneri di sistema. Benefici applicabili anche al teleriscaldamento alimentato da altre fonti di energia
Estensione al secondo trimestre 2023 dell’aliquota al 5% per l’Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano, ai contratti di servizio energia per impianti alimentati a gas e al teleriscaldamento.
Conferma, anche per il secondo trimestre 2023 dell’azzeramento per il gas degli altri oneri generali di sistema.
Questo è, in estrema sintesi, il contenuto dell’articolo 2 del decreto legge 34/2023 (decreto Bollette) che interviene ancora una volta per attenuare l’impatto su cittadini e imprese dell’incremento dei prezzi collegati al gas e al teleriscaldamento.
Somministrazioni
gas metano
L’intervento di riduzione dell’aliquota Iva al 5% per aprile, maggio e giugno 2023 riguarda la somministrazione di gas usato per combustione per usi civili e industriali.
Per la definizione degli usi agevolati si fa riferimento a quanto previsto in materia di gas all’articolo 26 del Tua (Dlgs 504/1995).
Sul tema la circolare 17/E/2021 chiarisce la portata dell’agevolazione e richiamando espressamente il comma 2 e 3 del citato articolo 26 del Tua ribadisce che sono compresi nella riduzione dell’aliquota, per quanto riguarda gli usi civili, anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili; per quanto riguarda gli usi industriali sono ricompresi gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
L’aliquota del 5% si applica anche agli impieghi di gas per combustioni rientranti nelle destinazioni di esenzioni previste dall’articolo 17 ovvero agevolati di cui all’articolo 24 del Tua.
La riduzione dell’aliquota, come chiarito da ultimo dalla risoluzione 47/E/2022 dell’agenzia delle Entrate, opera in deroga alle ordinarie regole previste dal Dpr 633/72 e quindi si applica sull’intera fornitura del gas resa all’utente finale comprensiva anche dei servizi accessori, servizi che in un primo momento erano stati esclusi dalla specifica agevolazione.
Contratto servizi energia
Sono inclusi nell’aliquota ridotta le somministrazioni di energia termica prodotta con gas in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. Si tratta di contratti che in molti casi si presentano di particolare favore per gli utenti finali i quali, in senso proprio, non acquistano il prodotto energetico ma, più propriamente, almeno sul piano civilistico, una serie di servizi quali quello del riscaldamento, di posa in opera delle infrastrutture, di controllo periodico, di lettura, di manutenzione ed altro. A questa fattispecie fanno capo le forniture garantite anche ad aziende pubbliche, convenzionate o situazioni condominiali particolarmente articolate e complesse.
Teleriscaldamento
L’aliquota del 5% si applica anche per il secondo trimestre 2023 alle forniture di servizi di teleriscaldamento. Come chiarito dalla risposta 239/E/2023 il regime agevolato si applica alle intere forniture indipendentemente dalla fonte di produzione. Ciò significa che l’agevolazione riguarda anche sistemi di teleriscaldamento alimentati da altre fonti di energia diverse dal gas.