Imposte

Gas metano, niente Iva al 5% per autotrazione e produzione di energia elettrica

La circolare 17/E: agevolazione esclusa per cessioni effettuate nei confronti dei soggetti passivi rivenditori

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

La riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali si applica anche alle ipotesi beni in esenzione di accisa, ma non agli impieghi per autotrazione o produzione di energia elettrica. Allo stesso modo, è esclusa dal beneficio la cessione di gas effettuata nei confronti dei soggetti passivi rivenditori, ossia gli operatori che applicano il regime del reverse charge ex articolo 17 del Dpr 633/1972.

Con la circolare 17/E/2021, l’agenzia delle Entrate interviene sulle novità introdotte con il Dl 130 /2021 (decreto energia), che ha previsto varie misure per contrastare i rincari delle materie prime. In particolare, la norma in questione ha previsto, tra l’altro, la riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali ex articolo 26 del Testo unico sulle accise (Tua), fatturate per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Questa è la norma che ha posto da subito le maggiori perplessità, a molte delle quali l’agenzia delle Entrate risponde con la circolare in commento. Sul tema, sebbene ciò non sia invece espresso dal provvedimento, deve però porsi una osservazione sul concetto di “somministrazione” di gas, che dovrebbe ricomprendere, in ossequio alla ratio legis, ogni forma di conferimento del prodotto, sia nel quadro di semplici cessioni di beni, sia nel quadro di più complesse prestazioni di servizi.

Ciò posto, le soluzioni proposte dalla circolare 17/E/2021 sono molteplici. Anzitutto si perimetrano gli usi agevolati, ossia quelli civili ed industriali con riferimento al Testo unico accise, che all’articolo 26 elenca le rispettive fattispecie da applicarsi in senso tassativo. Per lo stesso motivo, visto che ai sensi del Tua l’utilizzo del gas per autotrazione o per la produzione di energia elettrica si configurano come impieghi autonomi e differenziati rispetto all’impiego per gli usi civili e industriali, in questi settori l’impiego del gas metano è escluso dall’agevolazione. Al contrario, beneficiano dell’Iva al 5% gli impieghi del gas metano per eventuali usi esenti o agevolati ai fini accise.

Per gli stessi motivi legati alle finalità civili ed industriali del gas, l’agenzia chiarisce che l’ipotesi di cessione di gas a un mero rivenditore, non accede al beneficio fiscale perché non si tratta di ipotesi che possono rientrare nelle disposizioni dell’articolo 26 del Tua, che non contempla gli acquisti effettuati dal soggetto passivo-rivenditore in quanto tale. Diverso è il caso dei soggetti a split payment, status che non incide sul carattere della fornitura che, se civile o industriale, sarà assoggettata all’aliquota Iva del 5% da parte del cedente e versamento all’erario direttamente da parte del committente.

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