Gestioni individuali, ricerca sugli investimenti finanziari con Iva al 22%
Il servizio di ricerca in materia di investimenti finanziari, fornito dai negoziatori agli intermediari che seguono la gestione individuale dei portafogli, deve essere assoggettato a Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria in quanto non è più possibile beneficiare del precedente regime di esenzione. È quanto emerge dalla risoluzione 61/E/2018 di ieri ( clicca qui per consultarla ).
La Mifid II (direttiva 2017/593/Ue integrativa della 2014/65/Ue ) ha, infatti, introdotto una serie di modifiche sulla ricevibilità di questi servizi di nell’ottica di assicurare il rispetto, da parte degli intermediari, degli obblighi di correttezza e trasparenza nel rapporto con i clienti. Le ricerche in materia di investimenti sono finalizzate a raccomandare o suggerire una strategia di investimento, riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti degli stessi, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro. In precedenza, era prevista un’unitarietà del servizio di ricerca e di negoziazione degli strumenti finanziari, ma la Mifid II ha introdotto l’obbligo di distinta identificazione dell’onere per la ricerca, andando a modificare il previgente quadro normativo in cui la ricerca era quasi sempre remunerata implicitamente tramite la commissione di negoziazione.
Per la risoluzione 61/E/2018 il servizio di ricerca fornito agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli non è riconducibile a nessuna delle ipotesi di esenzione previste dall’articolo 10, comma 1,del Dpr 633/1972 non potendo essere inquadrato tra le «prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato». A tale assunto le Entrate sono pervenute in quanto il servizio in esame non si concretizza, secondo la normativa interna ed europea, in un’attività di intermediazione nell’accezione propria del termine, considerato che il negoziatore si limita a rendere fruibili al gestore informazioni, dati e ricerche su una determinata strategia di investimento finanziario. Pertanto, il servizio, autonomamente remunerato secondo le nuove disposizioni, non può beneficiare dell’esenzione.
Viceversa, per l’Agenzia il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, anche se separatamente identificato rispetto all’attività di negoziazione, può fruire dell’esenzione, purché inquadrabile nella gestione di fondi comuni di investimento.
A supporto di tali indicazioni l’amministrazione rinvia all’articolo 10 del Dpr 633/1972 e a quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue la quale, con sentenza C-169/04 del 2006, ha precisato che non è preclusa la fruibilità del regime di esenzione da Iva anche nel caso in cui la gestione di fondi comuni di investimento sia frazionata in servizi distinti forniti da un soggetto esterno al fondo. Tuttavia, per essere esenti, i servizi «delegati» forniti dal terzo devono formare un «insieme distinto, valutato globalmente che abbia l’effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali del servizio» per il quale è prevista l’esenzione, quindi la gestione del fondo.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 61/E/2018