Imposte

Gestori di welfare aziendali senza pro-rata di detraibilità

La direzione centrale Grandi contribuenti e Internazionale giunge a questa conclusione in risposta a un recente interpello

È da escludere l’applicazione del pro-rata di detraibilità Iva previsto dall’articolo 19, comma 5, del Dpr 633/1972 per le imprese che si occupano della gestione amministrativa dei piani di welfare aziendali delle aziende clienti e che, oltre a mettere a disposizione una piattaforma informatica attraverso la quale i dipendenti delle aziende clienti possono selezionare i servizi di welfare rispondenti alle proprie esigenze, provvedono in nome proprio, ma per conto delle aziende mandanti, all’acquisto di servizi al fine di erogarli al personale dipendente delle stesse mandanti.

L’agenzia delle Entrate - direzione centrale Grandi contribuenti e Internazionale giunge a tale conclusione in risposta a un recente interpello (non pubblicato) riguardante il caso di una società che mette a disposizione delle aziende clienti una piattaforma digitale attraverso la quale i dipendenti delle aziende clienti effettuano la scelta tra le varie prestazioni di welfare aziendali inserite nella piattaforma, come previamente concordato con le aziende clienti, nel rispetto dei relativi regolamenti aziendali.

A seguito della preferenza espressa dai dipendenti delle aziende clienti, la piattaforma genera dei voucher recanti il dettaglio delle opere e servizi selezionati dal dipendente, il beneficiario e il fornitore dei servizi, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3-bis, del Tuir.

In virtù di apposito mandato senza rappresentanza, l’impresa istante provvede, quindi, all’acquisto, in nome proprio ma per conto delle aziende clienti, dei servizi di welfare scelti dai dipendenti, di cui gli stessi possono usufruire recandosi presso il fornitore selezionato ed esibendo il documento di legittimazione generato dalla piattaforma digitale.

Poiché molti servizi selezionati dai dipendenti sono prestazioni sanitarie e, in quanto tali, rientrano nell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del Dpr 633/1972, l’istante ha chiesto all’Agenzia di esprimersi in merito all’applicabilità nel caso di specie del pro-rata Iva previsto dall’articolo 19, comma 5, del Dpr 633/1972, secondo il quale «ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis».

L’Agenzia ha accolto la soluzione proposta dal contribuente che riteneva non applicabile il pro-rata Iva nel caso in esame, confermando i chiarimenti forniti nella risposta n. 10 del 23 gennaio 2020, unitamente alla prassi ivi richiamata.

L’Agenzia si riferisce, in particolare, alla risoluzione 10/2005, nella quale viene riconosciuto che, nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza, le limitazioni al diritto alla detrazione Iva debbano operare unicamente nei riguardi del soggetto mandante, nel cui esclusivo interesse le operazioni sono poste in essere.

Ciò al fine di evitare effetti distorsivi nell’applicazione del tributo, in violazione del principio di neutralità dell’Iva, che «deve essere garantito a prescindere dal numero dei passaggi in cui si articola il processo di distribuzione»: nel mandato senza rappresentanza, gli effetti dell’operazione ricadono sul mandante.

L’Agenzia riconosce che il ribaltamento sul mandante delle prestazioni di servizi acquistate dal mandatario senza rappresentanza non rientra nell’attività propria di quest’ultimo, ma costituisce l’adempimento di un obbligo giuridico di natura civilistica in virtù del quale (da un lato) il mandatario deve trasferire nella sfera giuridica del mandante (e non trattenere per sé) quanto acquistato per suo conto e dall’altro il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari/provvista per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha assunto a proprio nome (articolo 1719 del Codice civile).

L’attività del mandatario non ha quindi a oggetto la commercializzazione delle prestazioni di servizi acquistati da terzi, ma la messa a disposizione della piattaforma al fine di consentire ai dipendenti del mandante di fruire dei servizi di welfare. In tal caso, il ribaltamento ha la funzione di far sì che sia il mandante a restare il solo soggetto inciso, sia in termini economici che giuridici, degli effetti delle prestazioni di servizi acquistate nel suo esclusivo interesse, dovendosi escludere che il mandatario si possa trasformare nel fornitore dei servizi di welfare quali, ad esempio, le prestazioni sanitarie esenti Iva ex articolo 10 del Dpr 633/1972.

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