Adempimenti

Giacenze a fine novembre da comunicare entro il 12 dicembre

Il nuovo quadro complica la gestione delle rimanenze per gli operatori

di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Scatta l’aumento dell’accisa, con necessità per depositi e impianti di gestire i prodotti già immessi in consumo e gravati dalla minore imposta. Con le recenti misure adottate dal Governo con il Dl 179/2022, in modifica dell’articolo 2 del Dl 176/2022, sono state rideterminate le nuove riduzioni temporanee di alcune aliquote di accisa previste dall’allegato I del Testo unico accise (Tua).

In sostanza, l’aliquota di favore, ad oggi vigente, sale in forma progressiva nel tempo, pure senza tornare subito ai livelli ordinari. Restando ridotta per tutto novembre, per il mese di dicembre l’imposta è così innalzata:

benzina: da 478,40 a 578,40 euro per mille litri;

gasolio: da 367,40 a 467,40 euro per mille litri;

Gpl: da 182,61 a 216,67 euro per mille chilogrammi.

L’aumento di dicembre supererà, in termini di accisa, i vantaggi riconosciuti al gasolio agevolato (es. autotrasportatori), per il quale si potrà tornare a richiedere il rimborso del delta di accisa pagato, superiore alla riduzione di legge. Questo delta era assorbito dall’agevolazione generalizzata in uso fino al 30 novembre e dunque si tornerà ora a regime ordinario, pur ad accisa ancora ridotta.

Dal 1 ° gennaio 2023, invece, si tornerà alle aliquote ordinarie, salve proroghe di questo nuovo regime agevolato.

Di queste novità, con una ricognizione dei cambiamenti egli ultimi mesi, dà conto anche l’agenzia delle Accise, dogane e monopoli (Adm) che, con la circolare 42/2022, rassegna le norme in vigore e quelle pregresse, di fatto replicando gli schemi gestionali dell’ultimo passato. In effetti, la nota in questione torna, come la circolare della Guardia di Finanza (si veda l’altro articolo in pagina), anche sul tema degli obblighi di comunicazione delle giacenze fisiche dei carburanti, richiamando l’articolo 2, comma 3, del Dl 176/2022, come riformulato dal Dl 179/2022, che prescrive agli esercenti depositi commerciali ed impianti di distribuzione stradale di carburanti l’obbligo di trasmettere i dati dei quantitativi fisici di prodotto con due distinte ed autonome scadenze:

entro il 12 dicembre 2022, per le giacenze alla fine della giornata del 30 novembre 2022;

entro il 12 gennaio 2023, per le giacenze alla fine della giornata del 31 dicembre 2022.
Così sarà nettizzato anche a livello informativo il gap tra l’avvio della misura di favore e il suo (possibile) termine. In queste settimane gli operatori di prodotto ad accisa assolta saranno impegnati a nettizzare - con equilibri non semplici - gli effetti negativi della norma di marzo con quelli positivi ora in vigore.

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