Controlli e liti

Giochi, paga il bookmaker irregolare maltese

Per la Ctr Lombardia n. 3134/3/2021 deve versare l’imposta unica in Italia anche se irregolare e operativo dall’estero

di Marco Nessi e Roberto Torelli

L’imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse è dovuta anche se l’attività è svolta irregolarmente e se il bookmaker è operativo dall’estero. Lo ha ribadito la Ctr Lombardia con la sentenza n. 3134/3/2021 (presidente Rollero, relatore Chiametti).

Nel caso in esame, a seguito di una verifica fiscale, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Lombardia accertava in solido una ditta individuale operante quale centro trasmissione dati (Ctd) ed una società estera di diritto maltese (in qualità di bookmaker) una maggiore imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse (Dlgs 504/1998). In particolare l’ufficio contestava la mancata indicazione delle scommesse raccolte (e, conseguentemente, il mancato versamento dell’imposta unica dovuta) nel totalizzatore nazionale. Dopo un primo grado favorevole all’ufficio, in sede d’appello i contribuenti accertati evidenziavano l’erroneità della sentenza emessa nel presupposto che, nel caso in esame, i contratti relativi alle scommesse raccolte erano stati conclusi all’estero (Malta) presso la sede del bookmaker, ovvero colui che dava immediata esecuzione del contratto, e non presso la sede italiana del Cdt, che, viceversa, si era limitata a rilasciare la ricevuta di accettazione del bookmaker nel territorio italiano. Ad ulteriore conferma veniva evidenziata l’assenza di alcun potere di rappresentanza in Italia dei bookmaker da parte dei Cdt.

L’accertamento operato era quindi illegittimo in quanto lesivo dell’articolo 1, lettera b, della legge 288/1998 che, viceversa, prevede l'applicazione dell’imposta per le sole scommesse accettate nel territorio italiano. Tra i vari motivi d'appello veniva evidenziata la falsa applicazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione previsti dall’Unione europea, nonché la violazione del principio del legittimo affidamento.

Tuttavia, il collegio giudicante ha confermato in toto la sentenza di primo grado. In primis, nel richiamare la sentenza della Corte di giustizia europea del 26 febbraio 2020, causa C-788/218, è stata riconosciuta l’assenza di incompatibilità tra la normativa vigente in Italia in materia di imposta unica sulle scommesse e la legislazione europea, nonché l'assenza di discriminazioni della norma tributaria nei confronti dei bookmakers esteri che raccolgono scommesse in Italia privi di concessione e dei centri di trasmissione dati, che operano per conto degli stessi.

Infatti, l’articolo 1, comma 66, della legge 220/2010 ha esteso l’applicabilità dell’imposta unica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale, anche in assenza di concessione ed autorizzazione. Inoltre, l’imposta accertata è stata considerata coerente con la sentenza n. 27/2018 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato legittima l’equiparazione dell’imposizione tributaria su chi gestisce le scommesse per conto proprio (concessionario o bookmaker) e chi le gestisce per conto altrui (Ctd).

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