Professione

Giustizia tributaria in attesa dei mezzi per essere telematica

Lintervista alla presidente dell’Associazione magistrati tributari Daniela Gobbi

di Federica Micardi

L’articolo 27 del Dl Ristori apre alle udienze da remoto, se le dotazioni informatiche lo consentono, altrimenti si passa al processo documentale. Chiediamo alla presidente dell’Associazione magistrati tributari (Amt) Daniela Gobbi cosa ne pensa della nuova norma.

Qual è il suo parere sull’articolo 27 del Dl ristori ?

È importante perché è un articolo dedicato espressamente alla giustizia tributaria; il limite di queste norme sta nella capacità organizzativa del Mef di fornirci gli strumenti necessari. Certo sarà necessario prima superare una serie di limiti tecnici che ancora ci sono, ad esempio, io ho ricevuto la firma digitale ma il sistema Sigit ancora non è in grado di rilevarla, per cui il deposito richiede la consegna di persona.

È a favore o contro l'udienza documentale ?

L’udienza documentale, in questo periodo storico, si è rivelata una misura necessaria.

La maggior parte dei giudici risiede o dimora lontano dalla sede della Commissione di appartenenza e così anche diversi segretari. L’udienza documentale consente di trattare un maggior numero di cause consentendo ai giudici e alle parti di non mettere a rischio l’incolumità della propria salute e quindi di non rinviarle per impossibilità di parteciparvi. Ammetto che esistono delle criticità, a volte scaricare i documenti, se eccesivamente pesanti, può non essere agevole.

Perché questo ritardo nella dotazione delle risorse telematiche alla giustizia tributaria?

In veste di presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria firmai nel 2009 l’avvio del processo tributario telematico, quando per le altre giurisdizioni ancora l'informatizzazione si affacciava all'orizzonte. Dopo 11 anni il sistema non è ancora a regime anche perché mancano gli strumenti necessari.

Il contraddittorio cartolare qualora non fosse possibile la videoudienza è incostituzionale?

È quanto viene sostenuto dai professionisti che vivono il processo cartolare come violazione del principio del contraddittorio. Ma il contraddittorio, a nostro avviso, non è violato perché vi è uno scambio di memorie e di repliche e il mancato contatto diretto con il giudice è giustificato dalla situazione di emergenza. Inoltre la norma non vieta ai difensori la possibilità di chiedere il rinvio per discussione in pubblica udienza. L'accoglimento è lasciato alla valutazione del presidente del collegio a ciò autorizzato da un decreto del presidente di commissione. Certo se oggi potessimo svolgere il processo da remoto, al pari delle altre giurisdizioni, sarebbe tutto più semplice perché i difensori avrebbero la possibilità di interloquire direttamente con il giudice, situazione che per noi sarebbe auspicabile.

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