Imposte

Gli aggiustamenti per il transfer pricing sono fuori campo Iva

La risposta a interpello 884: le operazioni non concretizzano una rettifica in aumento dell’imponibile

di Alessandro Germani

Fuori campo Iva gli aggiustamenti compensativi di fine anno per il transfer pricing. È quanto emerge dalla risposta a interpello 884/2021 delle Entrate. Il contribuente, per le vendite di beni alle proprie controllate estere, nella documentazione di transfer pricing (Tp) adotta il Cup (metodo del confronto del prezzo) interno ed effettua un sanity check con il Tnmm (metodo del margine netto della transazione). Poiché sulla base di questo è emerso che la redditività è al di sopra del quartile superiore, si rende necessario emettere delle fatture dall’italiana alle estere per abbassare la loro redditività. L’Agenzia conferma che gli aggiustamenti, non essendo correlati con le cessioni originarie dei beni e non concretizzando una rettifica in aumento dell’imponibile Iva, sono esclusi dal campo di applicazione.

Termination fee non deducibili

Tra le altre risposte a interpello diffuse il 30 dicembre e relative al reddito d’impresa, la 882 affronta un caso in cui, a fronte di ripetute perdite di un punto vendita della propria controllata statunitense ormai destinata alla liquidazione, la controllante italiana ha pagato una termination fee per la chiusura della locazione, che vorrebbe dedurre ai fini Ires e Irap, in qualità di costo e non di apporto, finalizzato alla salvaguardia dell’immagine e del marchio. Questo aspetto secondo le Entrate non è adeguatamente motivato e supportato, ragion per cui l’onere è indeducibile per difetto di inerenza.

Pex e fase di start up prolungata

La risposta a interpello 883 affronta il tema della Pex. Per stabilire se la cessione delle partecipazioni in una holding beneficia della partecipation exemption il test della commercialità va fatto sulle controllate, attive nella realizzazione di parchi fotovoltaici e produzione di energia. Esso deve sussistere ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. Nell’ambito energetico sia la fase di start up (ricerca dei siti ove ubicare gli impianti, ottenimento dei permessi/autorizzazioni, progettazione e costruzione degli impianti) che quella delle attività preparatorie è piuttosto lunga (circolare 7/E/13). Pur affermando che questa valutazione – di tipo fattuale – esula dall’interpello, la risposta 883 sembra esprimere un giudizio positivo basato su dati fattuali rappresentati dall’istante.

Concordati in continuità: eccedenze di sopravvenienze attive da esdebitamento

Per la risposta 887 nei concordati in continuità le sopravvenienze attive da esdebitamento sono escluse da imposizione per la parte che eccede le perdite fiscali di periodo e pregresse (senza considerare il limite dell’80%), la deduzione Ace, gli interessi passivi di periodo e pregressi. Il caso si applica alla conversione dei crediti in strumenti finanziari partecipativi (articolo 88, comma 4-ter, del Tuir), ma prima va determinata la sopravvenienza come differenza fra valore nominale e fiscale del credito (comma 4-bis).

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