Adempimenti

Gli aiuti extra riallocati ex post anche senza nuovi sostegni

Le prime risposte delle Entrate agli esperti del Sole 24 Ore. L’autodichiarazione va presentata entro martedì 31 gennaio

di Luca Gaiani

Per le misure Covid del regime «ombrello» fruite in eccedenza sul tetto di 800mila euro vigente fino a gennaio 2021 è consentita la allocazione al massimale del secondo periodo anche se non sono maturati nuovi aiuti in tale arco temporale.

Le prime risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti posti in occasione di Telefisco 2023 chiariscono uno degli ultimi dubbi rimasti sull’autodichiarazione in scadenza martedì 31 gennaio. Un’altra risposta precisa che se in presenza di splafonamenti causati sia da aiuti «ombrello» che da altri aiuti, vengono riversati solo questi ultimi, è possibile non compilare il riquadro «Superamento dei limiti 3.1. e 3.12» senza generare errori bloccanti.

Scade martedì 31 gennaio il termine per la trasmissione al Fisco dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato del periodo Covid (Temporary framework) rientranti nel cosiddetto regime «ombrello».

Il termine di fine gennaio, stabilito soltanto allo scadere di quello precedente, verrà da molti utilizzato per verificare le dichiarazioni già presentate e per inviare eventualmente una comunicazione correttiva nei termini. L’aggiornamento al modello e alle istruzioni del 16 gennaio 2023 ha inoltre previsto che se si intende annullare in toto la dichiarazione già trasmessa, occorre barrare la casella «Annullamento» e inviarne una compilata solo nel frontespizio.

Con l’autodichiarazione, i contribuenti, oltre ad attestare il possesso dei requisiti, devono comunicare gli importi fruiti per la verifica del rispetto dei massimali della sezione 3.1. (ed eventualmente della 3.12.) del Temporary framework. Per la 3.1., il tetto era di 800mila euro per le misure concesse sino al 27 gennaio 2021 e di 1,8 milioni dopo tale data e fino al 30 giugno 2022. Il secondo massimale assorbe il primo e non si somma invece ad esso.

Per la sezione 3.12. il tetto è stato di 3 milioni fino al 27 gennaio 2021 e di 10 milioni per il periodo successivo. Anche in questo caso il secondo tetto è comprensivo di quello del primo periodo. I due massimali di 1,8 e di 10 sono cumulabili salvo che per alcune misure indicate nelle istruzioni.

Riallocazione al secondo periodo

Vi sono diverse strade per rimediare agli eventuali splafonamenti degli aiuti “ombrello”. Se si è superato il tetto di 800 mila del primo periodo, si può “spostare” l’eccedenza, maggiorandola degli interessi di recupero, nel massimale più alto della 3.1. del periodo successivo.

Dalla lettura di un passaggio di una Faq delle Entrate (che a sua volta richiamava l’articolo 4 del Dm 11 dicembre 2021), era sorto il dubbio che questa riallocazione “temporale” fosse consentita solo qualora nel secondo periodo l’impresa avesse maturato nuovi aiuti. Assonime (circolare 28/2022, pagina 41) ha sostenuto la tesi contraria e dunque la possibilità dello spostamento in avanti sfruttando il più ampio massimale di 1,8 milioni anche nel caso in cui il contribuente non abbia percepito nuove misure. La conferma definitiva della tesi della piena libertà di manovra tra periodi giunge dalla risposta delle Entrate a Telefisco.

Qualora l’impresa intenda utilizzare la sezione 3.12. (essendo in possesso dei relativi requisiti), è inoltre possibile allocare al massimale di tale sezione gli eventuali splafonamenti della 3.1.

Lo spostamento non richiede coincidenza tra la data di concessione dell’aiuto 3.1. (che ha generato lo splafonamento) e il “periodo ammissibile” nel quale si genera il decremento del fatturato di oltre il 30% sul 2019 e l’importo dei costi fissi non coperti, che origina un plafond spendibile su questa sezione.

Impresa unica e riversamento

Un dubbio ancora irrisolto riguarda le modalità di definizione degli aiuti percepiti in eccesso, non da una singola società, ma a livello di «impresa unica». Una Faq delle Entrate concede un’ampia discrezionalità nella individuazione del soggetto del gruppo che effettua la restituzione. Questa discrezionalità potrebbe però trovare un ostacolo nella necessità, richiesta da un’altra Faq, che il riversamento avvenga tenendo conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti sono stati e saranno registrati nel Registro nazionale.

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