Controlli e liti

Gli assegni intestati all’amministratore non provano le fatture false

L’ordinanza 3564/2020 della Cassazione: i titoli di pagamento non dimostrano la conoscenza della frode

di Alessandro Borgoglio

Il rinvenimento di assegni bancari intestati all’amministratore della società non può costituire prova della conoscenza da parte di questi della frode posta in essere dal fornitore. È quanto si desume dall’ordinanza 3564/2020 della Cassazione.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

L’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a dimostrare l’inidoneità operativa del cedente, ma deve provare altresì che il cessionario quantomeno fosse in grado di percepire tale inidoneità in base alla sua diligenza specifica quale operatore medio del settore. Più in generale, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, in base a elementi oggettivi, anche presuntivi, che il cessionario o committente si trovasse di fronte a circostanze indizianti dell’esistenza di irregolarità nell’operazione (tra le tante, Cassazione 2483/2020, 34723/2019).

Nel caso oggetto della sentenza odierna, la prova di tale consapevolezza del cessionario era stata tratta dalla sostanziale coincidenza dell’ammontare globale delle false fatture d’acquisto annotate dall’asserito fornitore fittizio con quello delle fatture di vendita dallo stesso emesse nei confronti delle società accertata, ma la Cassazione ha stabilito che tale circostanza costituisce mero presupposto oggettivo, indispensabile per poter ipotizzare la partecipazione dell’acquirente alla frode, che prova unicamente il dato, non contestato, della continuità dei rapporti di fornitura.

L’unico elemento di prova specifica della conoscenza in capo all’amministratore della società dell’inesistenza soggettiva delle operazioni rimaneva, allora, il fatto che presso il dominus della società fornitrice erano stati trovati assegni per un importo di 2 milioni di euro intestati all’amministratore della società accertata, che la GdF aveva ipotizzato essere garanzie per la restituzione delle somme fittiziamente indicate a debito nelle false fatture contestate.

Secondo i giudici di merito, l’emissione degli assegni, la cui finalità non era stata giustificata dalla società accertata, integrerebbe circostanza presuntiva idonea a dimostrare la partecipazione attiva della società alle operazioni illecite.

La Suprema corte, invece, ha stabilito che il rinvenimento degli assegni - di importo assai modesto rispetto all’entità della frode prospettata - risulta dato indiziario non univoco, che, in mancanza di ulteriori riscontri, non è di per sé stesso dotato dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza necessari a ritenere raggiunta la prova presuntiva della conoscenza da parte del legale rappresentante della società della diversa provenienza “in nero” dei materiali apparentemente forniti, e a giustificare, pertanto, l’inversione dell’onere probatorio in capo alla contribuente.

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