L'esperto rispondeImposte

Gli effetti della rivalutazione non vengono meno in ipotesi di conferimento d’azienda

Conferimenti

di Gianluca Dan

La domanda

Sono il titolare di due imprese, una ditta individuale e socio di maggioranza in una srl. Voglio conferire la ditta individuale nella srl. Nella ditta individuale c’è un locale dove si svolge l’attività e vorrei rivalutarlo con lo 0,30 per cento. È lecita questa operazione? Dopo quale periodo, posso poi attuare il conferimento della ditta individuale nella srl? Sono soggetto all’imposta del 10 per cento?
F. L. – Roma

L’articolo 110 del decreto legge 104/2020 consente di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (2020, per il lettore). Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2021, per il lettore), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. L'imposta doveva essere versata entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi, ma per costante prassi dell'agenzia delle Entrate, che si ritiene applicabile anche a questa rivalutazione, l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa è senz’altro perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo a norma degli articoli 10 e seguenti del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. La stessa agenzia delle Entrate ha chiarito che gli effetti della rivalutazione non vengono meno in ipotesi di conferimento d’azienda che contiene i beni rivalutati, effettuato in neutralità ai sensi dell’articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, nel periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione. Si pone però il dubbio, non chiarito dall'agenzia delle Entrate, di cosa accada alla riserva di rivalutazione che si genera in capo all'impresa individuale che viene cessata a seguito del conferimento. In caso di conferimento, il disallineamento temporaneo sul valore dei beni dell’azienda conferita si trasferisce in capo al conferitario, mentre il saldo attivo rimane in capo al conferente. Nella fattispecie del lettore, il conferente perde la qualifica di imprenditore, potendo far sorgere il dubbio che debba assoggettare a tassazione la riserva di rivalutazione salvo l'ulteriore affrancamento con versamento del 10 per cento.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©