Gli inadempimenti contrattuali della società non ricadono sugli amministratori
Non è configurabile la responsabilità degli amministratori ex articolo 2395 del Codice civile in relazione agli inadempimenti contrattuali della società: unico soggetto eventualmente responsabile in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega la società e i relativi amministratori. È il principio ribadito dal Tribunale di Roma con la sentenza 1466 del 22 gennaio 2018 che ha dunque escluso la possibilità di qualificare come atti illeciti colposi o dolosi compiuti dagli amministratori in occasione dello svolgimento dell’incarico gestorio le condotte di inadempimento contrattuale poste in essere dagli amministratori in esecuzione del rapporto di gestione, come tali riferibili all’ente societario e non rilevanti pertanto ai sensi dell’articolo 2395 del Codice civile.
Più precisamente, nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Roma la società attrice, affidataria di lavori in forza di apposito contratto di subappalto, esperiva azione di responsabilità ex articoli 2395 e 2407 del Codice civile nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società appaltatrice sostenendo che, da un lato, gli amministratori avessero creato una sorta di «sistema di autofinanziamento» della società di appartenenza, attraverso l’illegittima trattenuta degli importi corrisposti dalla stazione appaltante e che avrebbero invece dovuto essere versati alle imprese affidatarie a fronte dei lavori da queste eseguite, mentre, dall’altro lato, i sindaci, non avendo adeguatamente esercitato il controllo richiesto sulla condotta illecita degli amministratori, avrebbero dovuto rispondere in solido con gli amministratori stessi dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per culpa in vigilando.
Nello statuire il principio di cui sopra, il Tribunale di Roma ha aderito all’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza secondo cui la previsione di cui all’articolo 2395 del Codice civile costituisce «un’integrazione e specificazione della responsabilità aquiliana all’articolo 2043 del Codice civile, il cui carattere di specialità risiede nel fatto che deve sussistere uno stretto rapporto tra la lesione cagionata al socio o al terzo e l’atto di gestione compiuto dall’amministratore in spregio alle disposizioni di legge o statuto. L’azione in esame, in particolare, esige la prova della sussistenza di un fatto illecito consistente in una condotta dolosa o colposa che integri la violazione degli obblighi degli amministratori nell’esercizio o in occasione dello svolgimento del loro incarico e che la stessa sia causalmente produttiva di un danno di natura patrimoniale nei confronti del socio o del terzo. […] Inoltre, agli specifici fini della decisione del presente giudizio, va rammentato come la norma in esame, rivestendo la natura di norma di chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, introducendo un’azione individuale del socio o del terzo i quali hanno diritto al risarcimento del danno subito ove siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori, comporta che l’inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sè, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi».
All’esito del richiamato percorso argomentativo, il Tribunale di Roma ha rigettato la pretesa attorea evidenziando come «i contestati inadempimenti non possono essere qualificati come atti illeciti colposi o dolosi compiuti dagli amministratori in occasione dello svolgimento dell’incarico gestorio, ma condotte di inadempimento contrattuale poste in essere dagli amministratori in esecuzione del rapporto di gestione riconducibili sulla base del rapporto di immedesimazione organica all’Ente societario, unico soggetto giuridico cui contestare in via diretta gli asseriti inadempimenti contrattuali; d’altra parte, come detto, l’illecito previsto dall’articolo 2395 del Codice civile non è inquadrabile nell’illecito contrattuale ma in quello aquiliano costituendo una specificazione del danno extracontrattuale ex articolo 2043 del Codice civile».