Controlli e liti

Gli interessi continuano a maturare anche se il ruolo è stato sospeso

La sentenza 5692 della Cassazione chiude la strada a una nuova iscrizione a ruolo per gli importi maturati sul dovuto

di Antonio Iorio

Se la pretesa dell’ufficio è confermata, sono sempre dovuti gli interessi per il periodo di sospensione cautelare in base al principio generale del Codice civile secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto. A fornire il principio è la Cassazione con la sentenza 5692/2022 depositata il 22 febbraio che, nonostante sia riferito alla precedente normativa sulla sospensione dell’atto impugnato, vale la pena di ricordare in quanto non di rado la questione genera dubbi agli addetti ai lavori.

La vicenda, in sintesi, riguardava la debenza degli interessi richiesti con cartella di pagamento per il periodo di sospensione giudiziale della pretesa dell’amministrazione, ritenuta successivamente legittima dalla commissione tributaria. Secondo il contribuente, nel periodo di sospensione giudiziale, non sorgeva il diritto di applicazione degli interessi sulle maggiori imposte pretese. I giudici di merito confermavano la tesi difensiva rilevando che solo a partire dal 2016 per effetto di una modifica normativa, gli interessi sono dovuti anche in pendenza di sospensione. Nella specie, poiché la questione era riferita a periodi antecedenti, la cartella doveva ritenersi illegittima.

La Cassazione si è espressa, invece, in senso contrario. Innanzitutto, spiega la Suprema Corte, gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, e non si può sostenere che la cessazione non comporti il recupero degli interessi di tale periodo perché una simile affermazione presupporrebbe erroneamente che la sterilizzazione della pretesa e dei suoi accessori opererebbe indipendentemente dal successivo esito del giudizio di merito e quindi a prescindere da una definitiva valutazione sulla sua fondatezza.

Inoltre la norma (comma 8 bis dell’articolo 47 del Dlgs 546/1992), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, secondo cui durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa, concerne la misura degli interessi e non rileva sull’asserita non debenza per il passato. Ciò perché gli interessi sono dovuti in virtù dell’articolo 1282 del Codice civile in base al quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi al tasso legale salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

Viene infine ricordato che gli interessi decorrono dalla notifica della cartella e, in caso di sospensione, non occorre una nuova iscrizione a ruolo per gli importi nel frattempo maturati sull’imposta dovuta.

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