Imposte

Gli investimenti non vanno duplicati nel modello Redditi

Nel rigo RU130 non vanno indicati gli importi già esposti nel rigo RU140. Eventuali modifiche vanno corrette tramite integrativa

di Giorgio Gavelli

Due risposte (rese note dalle Entrate con data 5 giugno 2023) da parte dell’ufficio Modulistica dell'Agenzia (direzione centrale servizi fiscali) aiutano nella compilazione del quadro RU del modello Redditi 2023, con particolare riferimento al credito d'imposta derivante dall'acquisizione di beni strumentali.

È noto, infatti, che le esigenze di monitoraggio e rendicontazione legate al finanziamento degli incentivi con le risorse del Pnrr rendono quest'anno particolarmente complessa la gestione delle informazioni richieste per questa e altre misure di incentivo.

Un primo quesito riguarda il caso in cui l'impresa, a fronte di un investimento in beni agevolabili da effettuarsi nel 2022, aveva effettuato la prenotazione tramite firma del contratto con il fornitore e versamento di un acconto del 20% del corrispettivo nel 2021.

In una simile ipotesi, seguendo le istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2022, l'anno scorso le imprese hanno riportato:

• nel rigo RU5, colonne 2 e 3, l'importo del credito d'imposta maturato spettante, riportato a nuovo tramite indicazione a rigo RU12, colonna 2;

• nel rigo RU140 l'importo totale dell'investimento progettato.

Ove nel 2022 tale bene sia stato acquisito e interconnesso, premesso che nei righi da RU1 a RU12 verrà riportato il primo utilizzo del credito d'imposta, il dubbio che si pone (non risolto dalle istruzioni) riguarda l'eventuale compilazione del rigo RU130, dove ordinariamente si riportano gli investimenti realizzati nel corso del periodo d'imposta 2022. Il timore era quello di duplicare, in tal modo, il dato già riportato nella precedente dichiarazione (come detto, a rigo RU140), complicando la rendicontazione ai fini del Pnrr. Dubbio fondato, in quanto la direzione centrale dell’agenzia delle Entrate ha confermato che, in una ipotesi quale quella descritta, nel rigo RU130 del modello Redditi 2023 non vanno indicati gli investimenti già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022.

Si rammenta che eventuali modifiche da apportare a tale ultimo rigo vanno corrette tramite dichiarazione integrativa (sia per incrementare che per decrementare l’importo degli investimenti) ovvero attraverso l'indicazione a rigo RU141 (ma solo per i decrementi).

Il secondo quesito riguarda l'ipotesi in cui l'impresa:

• nel 2020 abbia effettuato uno o più investimenti in beni strumentali 4.0 senza procedere all'interconnessione;

• i beni siano stati interconnessi al sistema aziendale nel 2022.

In una simile situazione la perplessità atteneva all'inserimento dell'investimento nel modello Redditi 2021, anche tramite dichiarazione integrativa qualora non inserito nella dichiarazione originaria, oppure nel modello Redditi 2023. La risposta fornita dalle Entrate premia la prima soluzione, fermo restando, naturalmente, che il credito d'imposta maggiorato non poteva essere utilizzato in compensazione prima dell'intervenuta interconnessione. Va ricordato, comunque, che, nel caso di specie, l'impresa poteva avvalersi della facoltà disciplinata dal comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020, ossia fruire inizialmente del credito ordinario già dal momento di entrata in funzione del bene, per poi passare al credito maggiorato a seguito dell'interconnessione, defalcando quanto già utilizzato. A questa situazione è stata dedicata una apposita Faq nel mese di settembre 2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 settembre 2022), poi integrata nelle istruzioni al modello Redditi 2023.

Articolo aggiornato il 6 giugno 2023

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©