Professione

Gli onorari per la carica di sindaco non sono soggetti a Irap

di Annalisa Donesana ed Edoardo Ginevra

L’Associazione italiana dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 215, afferma che i compensi professionali per la carica di sindaco, componente di consiglio di amministrazione e dell’organismo di vigilanza non sono soggetti a Irap. Ai sensi dell’articolo 2, Dlgs 446/97, i redditi derivanti dall’esercizio di un’attività professionale sono imponibili ai fini Irap, se prodotti dal professionista con l’ausilio di un’autonoma organizzazione. La definizione di autonoma organizzazione, in carenza di un’espressa previsione normativa, si desume dalla sentenza della Corte costituzionale 156/01, secondo la quale «un’attività professionale si può definire autonomamente organizzata quando è in grado di generare un valore della produzione indipendentemente dall’apporto lavorativo del professionista, e ciò grazie all’impiego di capitale e lavoro altrui».

Nell’ambito delle attività professionali, lo svolgimento della funzione di sindaco, per la sua intrinseca caratteristica, non richiede l’esistenza di una particolare organizzazione, giacché integra una prestazione strettamente personale e concretamente eseguita dal professionista. Ne consegue che gli onorari, distintamente indicati in fattura, percepiti da un professionista per la funzione di sindaco di società non sono soggetti ad Irap, in quanto non sono ascrivibili ad un’attività autonomamente organizzata, ma unicamente all’incarico espletato in proprio dal singolo professionista, quale organo di una compagine societaria.

Anche nel caso in cui il professionista incaricato della funzione di sindaco sia socio di uno studio associato e questo, per accordo tra gli associati, provveda a fatturare i compensi per la carica di sindaco per conto del singolo socio, gli onorari incassati dallo studio associato per tale carica non sono soggetti ad Irap. Infatti, l’attività di sindaco, pur se ricoperta da un componente di uno studio associato, non può essere ricondotta e confusa con l’attività dall’associazione professionale, in quanto le funzioni di controllo e di vigilanza relative all’incarico di sindaco sono sempre esercitate personalmente ed esclusivamente dal professionista incaricato, nominato per le sue capacità professionali, e munito dei necessari requisiti morali, di onorabilità e di indipendenza, richiesti dalla legge. La non assoggettabilità ad Irap, anche in questo caso, è subordinata a alcune condizioni:

1 la fattura emessa deve recare l’indicazione del nome del professionista/associato e della carica di sindaco ricoperta;

2 deve essere possibile scorporare il compenso dalle restanti attività fatturate dall’associazione;

3 il professionista deve essere in grado di mostrare di non fruire, per la carica di sindaco, dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla associazione.

Per ultimo, si osserva che il medesimo trattamento può essere riservato anche, ad esempio, all’incarico di componente di consiglio di amministrazione e dell’organismo di vigilanza, trattandosi di fattispecie esclusivamente ascrivibili ad attività comportanti il solo apporto dell’opera personale del professionista.

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