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Gli Stati devono stabilire come sanare l’Iva erroneamente versata al fornitore

La richiesta di restituzione non può essere fatta all’amministrazione finanziaria che ha già dato seguito al rimborso e non sono presenti disposizioni comuni per i paesi Ue relative alla regolarizzazione

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di Giorgio Emanuele Degani

Il destinatario di una prestazione non può chiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva che è stata corrisposta al fornitore, laddove quest’ultimo abbia commesso un errore di fatturazione ai fini Iva; ciò, sempre che l’amministrazione finanziaria abbia già rimborsato l’Iva al fornitore della prestazione, sottoposto ad una procedura di liquidazione.

Questo è il principio reso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea causa C-83/23. 

Il caso

Una società contribuente tedesca ha...