Gli Stati devono stabilire come sanare l’Iva erroneamente versata al fornitore
La richiesta di restituzione non può essere fatta all’amministrazione finanziaria che ha già dato seguito al rimborso e non sono presenti disposizioni comuni per i paesi Ue relative alla regolarizzazione
Il destinatario di una prestazione non può chiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Iva che è stata corrisposta al fornitore, laddove quest’ultimo abbia commesso un errore di fatturazione ai fini Iva; ciò, sempre che l’amministrazione finanziaria abbia già rimborsato l’Iva al fornitore della prestazione, sottoposto ad una procedura di liquidazione.
Questo è il principio reso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea causa C-83/23.
Il caso
Una società contribuente tedesca ha...