Adempimenti

Gran Bretagna pronta a sfilarsi dagli obblighi della direttiva Dac 6

Operatività limitata ai meccanismo su tutolarità effettiva e agli obblighi Crs

Regno Unito pronto a “defilarsi” dagli obblighi Dac6. Con atto unilaterale presentato il 30 dicembre presso la Camera dei Comuni, si appresta infatti a modificare le disposizioni di recepimento della direttiva e a limitare gli obblighi di comunicazione. La modifica potrebbe avere un impatto significativo anche sugli operatori italiani, alle prese con la complessa gestione degli adempimenti Dac6. Il tutto in un contesto di sensibile incertezza, posto che il primo termine per comunicare cade il 31 gennaio 2021 per i meccanismi relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 2020. Sullo sfondo la bozza di circolare diffusa dall’agenzia delle Entrate in consultazione fino al 15 gennaio, che rischia di essere licenziata nella sua versione definitiva davvero a ridosso della scadenza.

I termini dell’«Accordo sugli scambi commerciali e cooperazione» concluso la vigilia di Natale tra Ue e Regno Unito toccano anche il tema della fiscalità. All’articolo 5.2 si legge che «ciascuna parte si astiene dall’indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa alla fine del periodo di transizione al di sotto del livello garantito dalle norme e dai principi concordati in sede Ocse». L’impegno copre (punta a) lo scambio d’informazioni, compreso quello relativo a «potenziali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale».

Il Regno Unito aveva espresso l’intenzione di mantenere gli obblighi Dac6 anche in uno scenario post Brexit. La direttiva è stata oggetto di recepimento nel gennaio 2020 – International Tax Enforcement Regulations 2020 (S.I. 2020/25).

Ebbene il governo britannico interviene sulle regole di recepimento al fine di «assicurare che le parti rilevanti delle disposizioni restino operative anche dopo il termine del periodo di transizione e a prescindere della ratifica dell’accordo di libero scambio concluso tra Ue e Uk» (così la relazione illustrativa).

In coerenza con l’accordo, che prevede l’impegno di non derogare allo standard Ocse, il Regno Unito intende comunque limitare il perimetro degli obblighi Dac6 ai soli elementi distintivi della categoria D. Si tratta degli hallmarks volti a intercettare “solo” (a) i meccanismi elaborati per eludere gli obblighi in materia di scambio d’informazioni nel quadro Crs e (b) i meccanismi elaborati per eludere l’individuazione della titolarità effettiva. La relazione illustrativa precisa infatti che «il volume delle informazioni potenzialmente oggetto di comunicazione vedrà una diminuzione».

La modifica avrà un impatto rilevante. Assumendo che nel corso del 2021 Uk (Stato terzo) e Ue concluderanno un accordo ad hoc per lo scambio d’informazioni in ambito Dac6, tale accordo potrà valere solo per gli hallmarks della categoria D. Ne consegue che, per tutti gli altri, intermediari e contribuenti tenuti alla comunicazione in Italia non potranno far valere le cause di esonero rappresentate dal fatto che le «stesse informazioni» sono già state comunicate all’amministrazione Uk. Il Regno Unito alleggerisce quindi questo onere di compliance fiscale che sta creando preoccupazione e incertezza anche con riguardo alle esclusioni che dovrebbero operare più efficacemente, come quella relativa al segreto professionale. Speriamo sia un incentivo alla semplificazione anche da noi.

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