Gruppo Iva, esenzione limitata per le prestazioni di servizi
La Corte di giustizia Ue cambia il suo orientamento rispetto al passato
Nonostante in passato la Commissione Ue si sia espressa in maniera differente sulla questione, la Corte di giustizia europea non ha ritenuto che l’esenzione Iva di cui alla lettera f) dell’articolo 132 della direttiva 2006/112/Ce sia applicabile alle prestazioni di servizi verso un gruppo Iva laddove tutti i soggetti appartenenti a quest’ultimo non siano anche membri dell’associazione autonoma di persone fornitrice.
Al riguardo, occorre premettere che al fine di evitare aggravi legati all’indetraibilità dell’imposta relativa ai servizi esternalizzati verso strutture collegate, la direttiva Iva, all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), consente agli Stati membri di esentare «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza».
Pertanto, sulla base di tale disposizione, recepita nel sistema Iva nazionale con l’articolo 10, secondo comma, del Dpr 633/1972, ai fini dell’esenzione da Iva occorre che i servizi siano direttamente necessari all’esercizio di un’attività esente o non soggetta ad imposta, sia previsto l’esatto rimborso delle spese sostenute e, infine, che non sussista rischio di distorsione della concorrenza.
L’esenzione delle prestazioni di servizi all’interno di un gruppo, in particolare, consente di evitare che un soggetto che effettua operazioni esenti a valle rimanga inciso dell’Iva relativa alle operazioni di acquisto allorché esso sia stato indotto a collaborare con altri mediante una struttura comune (consorzio) che svolge talune attività necessarie al compimento delle proprie operazioni.
La mancata detrazione dell’imposta versata nella fase di acquisto da parte di tali imprese può, tra l’altro, incidere negativamente sulla formazione del prezzo, a causa e nella misura dell’Iva indetraibile.
Tutto ciò può far nascere nell’impresa un interesse economico ad effettuare la prestazione in proprio e a non acquistarla da un’altra azienda. Tale interesse può tuttavia scontrarsi con quello, più prettamente aziendale e di business delle imprese, di esternalizzare talune funzioni.
Ebbene, l’esenzione da Iva in questione risolve tali problematiche, mettendo, in linea di principio, sullo stesso piano le prestazioni interamente effettuate da un’impresa in esenzione con quelle fornite invece da una azienda insieme ad altre imprese.Ciò premesso, i servizi della Commissione europea (cfr. Doc. taxud.c.1 (2015) 4500631 – Doc. di lavoro n. 883) avevano ritenuto non esservi ostacoli alla partecipazione di un gruppo Iva alle suddette strutture comuni, in presenza, naturalmente, delle condizioni previste per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta.
Più esattamente, secondo la Commissione, nel caso in cui uno solo dei soggetti appartenenti ad un gruppo Iva sia membro di un consorzio, l’intero gruppo Iva dovrebbe essere considerato come tale, ossia facente parte della struttura di condivisione dei costi.
Ciò in ragione del fatto che, come noto, in caso di formazione di un gruppo Iva, quest’ultimo costituisce il solo soggetto passivo esistente ai fini dell’imposta, dotato altresì di unico numero di identificazione Iva.
Tale orientamento della Commissione europea non è stato tuttavia ufficialmente adottato, anche se lo stesso ha comunque condizionato, in certi casi, la normativa nazionale (si vedano, per il nostro Paese, i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 70-quinquies, Dpr 633/1972, aggiunti dal Dl 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020).
Ora, la Corte di giustizia della Ue, nella sentenza del 18 novembre 2020, causa C-77/19, afferma invece che l’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/Ce non si applica, in ogni caso, alle prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone a un gruppo Iva laddove non tutti i soggetti appartenenti a quest’ultima entità siano membri di detta associazione autonoma di persone.