Imposte

Gruppo Iva, per il vincolo finanziario basta la maggioranza delle quote o dei voti

Con due sentenze la Corte di giustizia Ue torna sul tema del gruppo Iva, fornendo chiarimenti in merito alla sussistenza del legame tra i soggetti

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Nel gruppo Iva il vincolo finanziario sussiste in relazione ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50%), non essendo necessario che la casa madre disponga della maggioranza dei diritti di voto oltre ad una partecipazione maggioritaria nel capitale delle partecipate.

La Corte di giustizia, con le due sentenze relative alle cause C-141/20 e C-269/20, torna sul tema del gruppo Iva, fornendo chiarimenti in merito alla sussistenza del vincolo finanziario, nonché in merito alla individuazione della soggettività passiva in capo al gruppo ovvero ad un partecipante allo stesso e, in particolare, alla casa madre.

Secondo la Corte di giustizia, nel gruppo Iva, formato da soggetti giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, è possibile designare come soggetto passivo unico la società madre di quest’ultimo, qualora tale società madre sia in grado di imporre la propria volontà alle altre entità appartenenti a tale gruppo e a condizione che tale designazione non comporti un rischio di perdite di gettito fiscale.

Questo principio va letto relativamente al panorama domestico alla luce dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 19 del 31 ottobre 2018. L’Amministrazione finanziaria, infatti, ribadendo che il gruppo Iva si inserisce nel panorama nazionale come un autonomo soggetto passivo d’imposta e, in quanto tale, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, mediante un proprio numero di partita Iva e una propria autonoma iscrizione al Vies, ha individuato la figura del “rappresentante” alla stregua di quella che la Corte di giustizia ha qualificato come soggetto passivo unico nelle citate sentenze.

Nell’ambito del gruppo Iva si determina, quindi, la figura del rappresentante del gruppo, ovvero il soggetto demandato all’assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma Iva. Il soggetto rappresentante è individuato ope legis nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al gruppo Iva il controllo previsto dall’articolo 70-ter, comma 1, del Dpr n. 633/72 (cosiddetto “vincolo finanziario”).

Tuttavia, qualora tale soggetto non possa esercitare l’opzione (ad esempio, nel caso in cui si tratti di una holding di mero godimento), il ruolo di rappresentante del gruppo è attribuito ope legis, al partecipante in capo a cui si rilevi il volume d'affari (ai fini Iva) o l'ammontare di ricavi (ai fini delle imposte dirette) più elevato nell'anno precedente la costituzione del gruppo.

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