Gruppo Iva, stesso trattamento per i passaggi interni di beni e servizi
Rilevanza Iva quando il comparto di destinazione ha un pro-rata inferiore rispetto a quello di provenienza
I passaggi interni di beni tra attività separate all’interno di un Gruppo Iva seguono lo stesso trattamento fiscale ai fini Iva dei passaggi interni di servizi.
A ribadirlo è l’agenzia delle entrate con la risposta a interpello 856 che, a seguito di un quesito posto dalla società istante, quale rappresentante di un Gruppo Iva, ha richiamato i chiarimenti già espressi con la circolare 19/E/2018 relativi all’applicazione separata dell’imposta all’interno del Gruppo Iva.
In particolare, nel caso posto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria, si tratta di un Gruppo Iva che, in sede di costituzione, ha optato per la separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, nonché della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi del successivo articolo 36-bis del medesimo decreto.
Ebbene, nell’ipotesi di applicazione separata dell’imposta all’interno di un Gruppo Iva è prevista, ove ne ricorrano i presupposti, l’attrazione nell’ambito impositivo dei passaggi interni di beni e servizi da un’attività separata all’altra, non trovando applicazione in dette ipotesi la disposizione specifica prevista per il Gruppo Iva (articolo 70-quinquies del decreto Iva), che prevede l’irrilevanza delle operazioni intercompany.
Più in dettaglio, i passaggi interni tra attività separate sono rilevanti agli effetti dell’Iva nei casi in cui il comparto di destinazione del bene e/o del servizio, oggetto del passaggio interno, si caratterizzi per un pro-rata di detrazione inferiore rispetto a quello di provenienza. Pertanto, qualora risulti riscontrata questa condizione, il passaggio interno tra le diverse attività separate del Gruppo Iva assume rilevanza ai fini impositivi, con la conseguenza che, rispetto a detto passaggio, devono essere connessi gli obblighi di fatturazione e di registrazione dell’operazione.
Detta previsione è applicabile sia ai passaggi interni di servizi che ai passaggi interni di beni. Pertanto, precisa l’Agenzia, i chiarimenti forniti dalla circolare 19/E/2018 avvalorano l’estensione anche ai passaggi interi di beni della condizione alla quale l’articolo 36, comma 5 del decreto Iva subordina la rilevanza ai fini Iva dei passaggi interni di servizi tra attività separate, ovvero il passaggio a favore di un’attività soggetta a detrazione ridotta o forfetizzata.
Quanto alla determinazione della base imponibile del passaggio interno dei servizi tra attività separate nell’ambito del Gruppo Iva, si deve far riferimento al valore normale. Non si deve tener conto, quindi, delle singole componenti di costo per la produzione del servizio, ma occorre riferirsi al corrispettivo o prezzo mediamente praticato per i servizi della stessa specie di quelli oggetto del passaggio interno tra attività separate.