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GUIDA ALLA MANOVRA/1 - Split payment ad amSplit payment ad ampio raggio

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di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

Dal 1° luglio 2017 lo split payment amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e servizi sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.

I nuovi destinatari

I nuovi destinatari possono essere raggruppati in tre sottoinsiemi: enti e società appartenenti alla Pa (comma 1 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72); società controllate da Presidenza del Consiglio, ministeri ed enti territoriali (nuovo comma 1-bis); società quotate (lettera d del comma 1-bis).

Nel primo gruppo ci sono le Pa definite all’articolo 1, comma 2, della legge 196/09 (enti e società nell’elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre). Vi sono enti pubblici in precedenza esclusi dallo split, quali gli enti di ricerca, ma anche società pubbliche, come Sogei e Consip, e authority come Anac, Agcom e Consob.

Il secondo gruppo è costituito dalle controllate, non solo da ministeri e Presidenza del Consiglio, ma anche da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di comuni. Si deve trattare di controllo diretto, ai sensi dei numeri 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice civile e cioè di società in cui i predetti enti dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o comunque sufficienti per orientare le decisioni. Destinatarie di split anche le società controllate direttamente o indirettamente (con la maggioranza dei voti di assemblea ordinaria) dalle società sopra menzionate.

Del terzo gruppo fanno parte le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB. Con decreto Mef potrà essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

I nuovi soggetti obbligati

Altra novità deriva dall’abrogazione del comma 2 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72, che oggi dispone che lo split non trovi applicazione per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte: il caso più frequente è quello dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma non dobbiamo dimenticare le prestazioni di agenzia e di intermediazione, le cessioni di brevetti e altre fattispecie per le quali il Dpr 600/73 prevede l’obbligo, per il committente, di operare ritenuta a titolo d’imposta o di acconto ai fini Irpef o Ires. L’abrogazione del comma 2 coinvolgerà nel regime dello split tutti i soggetti per le fatture emesse nei confronti dei destinatari indicati dalla norma, senza operare distinzioni per coloro che oggi ne sono esclusi in quanto emettono fatture con assoggettamento a ritenuta.

Il meccanismo

Lo split payment non determina mutamenti in ordine al debitore dell’imposta; concettualmente si tratta di fattispecie giuridicamente distinta rispetto al reverse charge, ove viene operata un’inversione del debitore dell’imposta nei confronti dell’Erario: in pratica, è un diverso meccanismo di riscossione dell’imposta da parte dell’Erario, meccanismo che però non muta il rapporto d’imposta. Tanto è vero che, in caso di accertamento (ad esempio per omessa o irregolare fatturazione), l’Erario si rivolgerà sempre al cedente/prestatore e non all’acquirente/committente (sul quale permane, se è soggetto passivo Iva, l’obbligo di regolarizzazione); il soggetto cedente accertato potrà, al ricorrere delle condizioni, esercitare rivalsa sul cliente.

Sotto il profilo operativo, lo split payment implica la necessità di modificare le modalità di emissione delle fatture e della liquidazione dell’Iva: l’Iva continuerà a essere esposta in fattura dal cedente/prestatore, ma non verrà da questi incassata e dunque non genererà imposta da versare all’Erario; le fatture non saranno più emesse con Iva a esigibilità immediata o differita, ma in regime di «scissione dei pagamenti». Nel caso di fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI dovrà essere compilato con «S» lo specifico campo; per le fatture cartacee dovrà essere esposta la dicitura «scissione dei pagamenti». Salvo diverse indicazioni normative, sarà coinvolto anche chi ha optato per l’Iva per cassa; essi, con ogni probabilità, perderanno gran parte del beneficio nella misura in cui emettono fatture verso soggetti destinatari di split. Solo professionisti e imprese in regime forfettario o dei minimi non saranno toccati dal problema in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva.

I destinatari delle fatture non dovranno versare l’Iva al fornitore ma all’Erario. In proposito, il Dm 23 gennaio 2015 aveva individuato due meccanismi in quanto i soggetti destinatari erano tutti enti non commerciali. Ora, mutuando i predetti meccanismi, società ed enti commerciali e non commerciali dovranno far confluire come Iva a debito nella propria liquidazione mensile l’imposta esposta nelle fatture ricevute e contestualmente esercitare, laddove esercitabile, il diritto alla detrazione della stessa come Iva acquisti. Gli enti non commerciali senza partita Iva dovranno invece versare all’Erario l’Iva esposta nelle fatture ricevute.

La manovra fiscale - Dl 50 del 24 aprile 2017

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