GUIDA ALLA MANOVRA/3 - Una spinta alla mediazione con l’apertura alla riscossione e la soglia più alta
Con la manovra correttiva il Governo si propone di ampliare l’ambito di applicazione del procedimento di mediazione da un lato confermando, seppur in via indiretta, l’applicabilità dell’istituto agli atti emessi dall’agente della riscossione, dall’altro lato, innalzando la soglia entro cui deve essere obbligatoriamente attivato tale procedimento. Sul primo profilo, la manovra interviene estendendo anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione l’applicabilità dell’articolo 29, comma 7, del Dl 78/2010, il quale limita la responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo, escludendo la colpa grave. Con riguardo al secondo profilo, la manovra porta la soglia dell’attivazione della mediazione da 20mila a 50mila euro, con una semplice modifica dell’incipit del comma 1 dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 (sostituendo «ventimila» con «cinquantamila»).
Queste novità, contenute nel decreto legge 50/2017, si applicheranno agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Ai fini di determinare la decorrenza della nuova norma, occorre prendere a riferimento la data di effettiva ricezione dell’atto da parte del contribuente e non già la data di spedizione da parte dell’ente impositore (in tal senso la circolare 9/E del 2012, paragrafo 1.5 di commento all’introduzione della mediazione tributaria).
Le nuove disposizioni saranno, dunque, applicabili agli atti che domandano in pagamento o negano il rimborso di tributi per un ammontare non superiore a 50mila euro, ricevuti dopo il 1° gennaio 2018, nonché ai dinieghi taciti alla restituzione di imposte in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso.
I ricorsi contro tali atti, prima di essere depositati presso le competenti commissioni tributarie, dovranno essere preceduti da un fase di mediazione da svolgersi in contraddittorio con l’ente impositore entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del ricorso, il quale pertanto produce gli effetti del reclamo.
L’intervento della manovra correttiva si limita a questi aspetti, lasciando inalterate le disposizioni che riguardano lo svolgimento, nel concreto, della fase di mediazione. Questa fase è prevista, non già a pena di inammissibilità del ricorso, bensì a pena di mera temporanea improcedibilità dello stesso.
Infatti, l’originaria formulazione dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 che prevedeva la sanzione della inammissibilità in caso di mancata attivazione della mediazione è stata dichiarata in parte qua incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 98/2014.
Certamente la modifica normativa costituisce un importante segnale nell’ottica di una sempre più marcata intenzione di risolvere preventivamente in via conciliativa, con strumenti deflattivi del contenzioso, i conflitti fra Fisco e contribuente (obiettivo che, stando alle statistiche relative ai primi anni di applicazione della mediazione tributaria, sembra essere stato almeno in parte raggiunto).
Tuttavia l’investimento sull’istituto della mediazione potrebbe essere ancora più fruttuoso se – nell’ambito di una complessiva revisione della giurisdizione tributaria – si svolgesse dinanzi a un organo terzo e qualificato.
In questa ipotesi si potrebbe giustificare anche l’applicazione generalizzata dell’istituto e, quindi, l’eliminazione di ogni soglia quantitativa. In presenza di un meccanismo deflattivo del contenzioso efficace ed imparziale, infatti, non si vedrebbero ragioni per limitare tale strumento alle sole controversie di valore ridotto.