Holding di famiglia, mano tesa dal Fisco
Il passaggio generazionale nelle aziende familiari è un tema delicato, che riguarda non solo i trasferimenti di quote e cariche, ma soprattutto un patrimonio di competenze aziendali. A tal riguardo, non sempre strumenti complessi quali ad esempio i trust possono rivelarsi adeguati.
Il passaggio generazionale, infatti, può essere attuato o agevolato attraverso operazioni straordinarie, modifiche statutarie e contenitori societari ad hoc. In questo senso l’utilizzo di una holding di famiglia nella forma della società semplice rappresenta una soluzione a cui è possibile ricorrere per l’intestazione di partecipazioni societarie, al fine di pianificare un loro ottimale futuro trasferimento soprattutto nell’ambito di una stessa famiglia.
La società semplice garantisce, infatti, la totale assenza di formalismi e, quindi, la minimizzazione dei costi di gestione in quanto non vi è obbligo di predisporre i libri sociali e il bilancio e non vi sono particolari vincoli per gli organi societari, essendo ogni socio amministratore in via disgiunta dagli altri (salvo previsioni differenti nell’atto costituivo).
Gli unici adempimenti previsti per le società semplici sono quelli fiscali. Tuttavia, anche per questi ultimi sono previste notevoli semplificazioni. Interessante in questo senso è la risposta della Dre del Piemonte all’interpello 901-171/2017 in base alla quale la società semplice, avente meramente ad oggetto la gestione di partecipazioni sociali, non è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi se nel corso del periodo d’imposta non ha percepito redditi in quanto non le sono stati distribuiti dividendi e, quindi, redditi di capitale e non ha ceduto partecipazioni e, quindi, generato eventuali redditi diversi.
L’Agenzia giunge a questa conclusione partendo dalla norma di riferimento ovvero l’articolo 1, comma 1 del Dpr 600/73 dal quale emerge che i soggetti Ires ed Irpef devono presentare la dichiarazione dei redditi se:
• detengono redditi di cui all’articolo 6 del Tuir;
• hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Per l’Agenzia, la coesistenza di queste condizioni nel corso del periodo d’imposta comporta che la società semplice sia esonerata dalla presentazione della dichiarazione. La prima condizione è variabile in quanto legata alla percezione o meno di redditi nel corso del periodo d’imposta. La seconda, invece, è costante e legata al contenuto degli articoli 6 e 13 del Dpr 600/73 in base ai quali le società semplici non rientrano tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e alla presentazione del bilancio. Va chiaramente ricordato che questa o semplificazione non assume validità per le società semplici aventi ad oggetto la gestione di beni immobili che generano in capo alle stesse redditi di natura fondiaria.
In conclusione, questa ulteriore semplificazione fiscale, oltre agli aspetti legati alla flessibilità societaria e ad altri particolari vantaggi quali ad esempio l’inapplicabilità delle norme sulle società di comodo e la possibilità di applicare le stesse norme di rivalutazione previste per le partecipazioni detenute dalle persone fisiche, invita i contribuenti, nell’ambito delle riorganizzazioni aziendali votate al passaggio generazionale o al riassetto familiare, quantomeno a valutare con attenzione la possibilità di collocare al vertice del gruppo una holding nella forma giuridica della società semplice.