1. In sintesi
Ogni anno, dopo l’approvazione del bilancio, è necessario individuare se una società holding rientri o meno tra quelle c.d. “industriali” in base all’importo delle partecipazioni detenute in società industriali rispetto al totale dell’attivo patrimoniale (c.d. “asset test”).
L’individuazione annuale della holding industriale comporta degli effetti fiscali in relazione alla determinazione della base imponibile Irap e agli obblighi nei confronti dell’Anagrafe tributaria.
Soggetti interessati sono le società holding, statiche o dinamiche, che possiedono partecipazioni in altre società finanziarie e/o industriali. Si arriva all’obiettivo attraverso conteggi che coinvolgono l’attivo patrimoniale ed in particolare le partecipazioni e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le partecipate (finanziamenti infragruppo, strumenti finanziari partecipativi, ecc.…) con focus sul costo contabile.
L’individuazione fiscale di holding finanziaria o industriale è contenuta nell’articolo 162-bis del Tuir, che è entrato in vigore dal 2018. Essa, dunque, si basa sul valore contabile delle partecipazioni possedute e di altri elementi intercorrenti con le partecipate; è quindi necessario un solo requisito basato sull’attivo patrimoniale.
Il test deve essere effettuato annualmente dopo l’approvazione del bilancio di esercizio e si basa su tale bilancio. Deve quindi essere ripetuto ogni anno con possibilità che il risultato cambi di anno in anno.
L’individuazione di holding finanziaria o industriale esplica effetti su norme fiscali Ires ed Irap e su altre tipologie di obblighi (es., Anagrafe tributaria).
2. L’individuazione gestionale e civilistica
La Holding/Sub-holding:
- non è connotata in modo specifico dal Codice civile e quindi può essere una società di persone (SS, Snc, Sas) oppure una società di capitali (Sapa, Spa, Srl);
- svolge un’attività individuata dall’oggetto sociale;
- può avere residenza fiscale in Italia o all’estero;
- può essere definita anche come di famiglia, di partecipazioni, industriale, pura, mista, statica, dinamica/operativa;
- può essere quotata o non quotata;
- è un tipico strumento di gestione del patrimonio di famiglia, e/o di passaggio generazionale;
- è il punto centrale dei flussi patrimoniali, economici, giuslavoristici tra la “famiglia” (concetto ampio che comprende l’imprenditore e i soci) e l’impresa.
3. L’individuazione fiscale delle holding finanziarie ed industriali
L’articolo 162-bis individua ai fini Ires ed Irap tre diverse categorie di soggetti:
a) intermediari finanziari (banche, confidi, microcredito, ecc.);
b) società di partecipazione finanziaria (c.d. holding “finanziarie”): soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria (c.d. “holding industriali”): soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e assimilati; rientrano tra gli assimilati i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, quali ad esempio, le attività finanziarie esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza, il rilascio di garanzie quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante, ecc.
4. L’attività prevalente
Per individuare l’esercizio prevalente, si deve far riferimento ai commi 2 (holding finanziarie) e 3 (holding industriali) dell’articolo 162-bis del Tuir ove viene affermato che una holding si qualifica come “industriale” quando in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso:
- l’ammontare di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi unitariamente considerati
- è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale.
Al contrario, una holding si qualifica come “finanziaria” quando in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso:
- l’ammontare complessivo delle partecipazioni in intermediari finanziari e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate,
- è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale.
Per entrambi i casi, è quindi necessario un solo requisito basato sull’attivo patrimoniale.
I chiarimenti dell’agenzia delle Entrate
Telefisco 2019
- nel caso di una holding che possiede solo partecipazioni, tramite una o più sub-holding, la verifica deve essere effettuata sia dalla holding, sia dalle sub holding, sulla base degli stessi dati patrimoniali descritti nei commi 2 e 3 dell’art. 162-bis. La holding dovrà in particolare avere riguardo alla composizione delle partecipazioni possedute dalle subholding.
Risposta ad interrogazione parlamentare 5-01951 del Ministero delle finanze del 18 aprile 2019
- i rapporti commerciali in essere tra la holding industriale e le partecipate, quali, ad esempio, crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall’adesione al consolidato fiscale, non rilevano ai fini del calcolo della prevalenza richiesto dall’art. 162-bis, comma 3.
Risposta 40/2021
- il riferimento ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, rilevante al fine della verifica della prevalenza, comporta che la valutazione deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, prendendo a riferimento il bilancio relativo all’esercizio oggetto della dichiarazione;
- l’attività prevalente di assunzione di partecipazioni ai sensi dell’art. 162-bis, sussiste quando le partecipazioni, finanziarie e non, unitamente agli altri elementi patrimoniali connessi, sono superiori al 50% dell’attivo di stato patrimoniale, e ciò ancorché le voci specificamente riferite alle partecipazioni finanziarie e non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell’attivo di stato patrimoniale. Se l’ammontare delle partecipazioni non finanziarie è superiore a quello delle partecipazioni finanziarie, la società rientra tra i soggetti di cui all’art. 162-bis, comma 1, lettera c), TUIR.
Risposta 363/2021
- si esclude che possa determinare il superamento delle soglie per l’inclusione tra i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, dell’art. 162-bis. l’attività consistente nella gestione di un portafoglio finanziario, che include partecipazioni ed altri strumenti finanziari, al solo scopo di impiego della propria liquidità;
- al fine della possibile inclusione tra i soggetti di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1, non rilevano le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi, identificabili in quanto rilevate nell’attivo circolante.
Risposta 834/2021
-anche le società in liquidazione devono verificare le condizioni per l’appartenenza alle categorie di soggetti indicate nell’art. 162-bis;
- nella valutazione della prevalenza, non si deve tenere conto, ai fini dell’individuazione degli “altri elementi patrimoniali intercorrenti”, dei valori di bilancio derivanti i) da finanziamento soci infruttifero e ii) da conto corrente di corrispondenza (cash pooling).
Risposta 177/2022
- un finanziamento, erogato una tantum in favore di una propria partecipata e iscritto nel bilancio tra le attività finanziarie correnti, deve essere annoverato tra gli “elementi patrimoniali” da includere nell’asset test previsto dalla disciplina in esame, senza distinzione tra tipologie di finanziamento, a breve e lungo termine, né sul suo carattere occasionale e non strutturale.
Risposta n. 178/2022
- per i soggetti esercenti attività commerciali e industriali non rilevano, ai fini del rapporto, gli impegni a erogare fondi e le garanzie bancarie rilasciate in favore delle società partecipate.
Risposta n. 472/2022
- per i soggetti assimilati alle holding non finanziarie di cui al numero 2) dell’art. 162-bis, comma 1, lettera c), non è previsto alcun calcolo di prevalenza (asset test); è pertanto da escludere la possibilità di estendere in via interpretativa la previsione concernente le modalità di calcolo previste per le holding industriali (asset test) anche ai “soggetti assimilati”;
- ove sia ad esempio rilasciata garanzia fideiussoria esclusivamente nei confronti di una partecipata, che (i) abbia effettivamente natura occasionale (“una-tantum”) e (ii) non presenti caratteristiche di abitualità e sistematicità, essendo resa in totale assenza di elementi, anche minimi, di organizzazione, la stessa non determina la riconducibilità tra i soggetti “assimilati” alle holding industriali, ai sensi dell’articolo 162
5. Anagrafe tributaria
L’articolo 10, comma 10 del Dlgs 141/2010 prevede che «gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.» L’articolo 7 del Dpr 605/1973 prevede, ai commi 6 e 11, l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con i medesimi qualsiasi rapporto, compreso il codice fiscale. Ai sensi di tale disposizione le informazioni comunicate sono archiviate in una apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata “Archivio dei rapporti finanziari”.
L’agenzia delle Entrate, in una risposta resa ad Assoholding, ha precisato che le comunicazioni all’Anagrafe tributaria da parte delle Holding industriali dovrà essere effettuata dopo l’approvazione del bilancio, sulla base del quale vengono individuati i criteri per la qualificazione della Holding stessa.
Quindi, nel caso di un bilancio approvato il 29 aprile, il primo invio all’Anagrafe tributaria va effettuato entro la fine del mese successivo quindi entro il 31 maggio 2025.


