Hotel e turismo, contributi sospesi fino al 1° maggio
Alle imprese turistiche pagamenti in un’unica soluzione entro il 31 maggio
In attesa degli aggiornamenti normativi che estendano a tutta l’Italia le misure previste dal Dl n. 9/2020 per la sola ex zona rossa, l’Inps fornisce le istruzioni operative per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.
La circolare n. 37 del 12 marzo 2020, infatti, è rivolta ai soli soggetti interessati dalla sospensione degli obblighi previdenziali individuati dagli articoli 5 ed 8 del DL n. 9/2020, che sono rispettivamente le aziende operanti al 23 febbraio 2020 nei Comuni della ex Zona rossa (Lodigiano e comune di Vo in Veneto), nonché le imprese del settore turistico (ovunque residenti nel territorio italiano).
Per i soggetti della prima categoria, la sospensione afferisce a tutti gli adempimenti e i versamenti con scadenza nel periodo 23 febbraio 2020-30 aprile 2020, e riguarda i soli dipendenti operanti nelle sedi ubicate nella prima zona individuata come a rischio epidemiologico. L’Inps codificherà queste aziende attribuendo in automatico nei rispettivi profili contributivi il codice di autorizzazione 7H, mentre nel flusso uniemens i contributi sospesi saranno indicati nella denuncia aziendale con l’apposita causale a credito N966. La ripresa avverrà dal 1° maggio prossimo, con possibile rateizzazione fino a un massimo di 5 rate.
La seconda categoria di soggetti che beneficiano a oggi della sospensione contributiva, per il periodo 2 marzo 2020-30 aprile 2020, sono le agenzie di viaggio e turismo, che l’Inps codificherà con il codice di autorizzazione 7L. Queste aziende indicheranno i contributi sospesi all’interno della denuncia aziendale utilizzando la nuova causale a credito N967, mentre la ripresa degli obblighi avverrà in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.
La sospensione riguarda anche i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti nella Gestione Pubblica, che dovranno tracciare la sospensione nel proprio flusso ListaPosPa.
La sospensione, precisa l’Inps, riguarda anche la quota di contribuzione c/dipendente, che pertanto se fosse trattenuta dovrebbe sempre essere versata dal datore di lavoro alle ordinarie scadenze.
L’obbligo di trasmettere il flusso uniemens non è invece sospeso per quelle aziende che hanno sedi operative ricadenti nella sospensione e sedi escluse, in quanto la denuncia mensile è comunque unica, salvo nella stessa specificare l’importo dei contributi oggetto di sospensione.
La sospensione ex articolo 5 del Dl n. 9/2020 riguarda anche i liberi professionisti e i committenti che versano alla Gestione Separata, per i quali è di fatto sospeso l’invio del flusso relativo ai compensi erogati da dicembre 2019 a marzo 2020, e il versamento dei contributi afferenti i compensi pagati nei mesi di febbraio e marzo 2020. L’importo dei contributi sospesi andrà esposto nel flusso nell’elemento <CodCalamità>, con il nuovo valore 24 (o 25 le aziende turistiche).
È altresì sospeso il versamento dei datori di lavoro domestici dei contributi relativi al 1° trimestre 2020 o di quelli dovuti per cessazione del rapporto di lavoro.