Imposte

I bilanci in chiusura registrano subito l’effetto dello stop all’Irap

L’effetto della cancellazione prevista dal deceto Rilancio si riflette anche a livello contabile

di Luca De Stefani

L’Irap di competenza da inserire nei bilanci 2019 delle imprese, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, sarà pari al minor importo tra l’imposta che sarebbe effettivamente dovuta per il 2019, senza considerare il decreto Rilancio, e gli acconti calcolati con il metodo storico, pari al 100% dell’Irap relativa al 2018 (o al 90%, per le Pmi con gli Isa).

L’articolo 24 del decreto Rilancio, infatti, prevede che per queste imprese (e i professionisti) non sia «dovuto il versamento del saldo» dell’Irap per il 2019, ma che «resti fermo», comunque, il «versamento dell’acconto dovuto» per il 2019. Anche se la norma non lo dice, però, dovrebbe essere sottinteso che l’acconto Irap del 2019 sia dovuto, solo nel limite dell’imposta che sarebbe effettivamente dovuta per il 2019, se non ci fosse stata la norma del decreto Rilancio.

Saldo Irap 2019

Se così non fosse, infatti, sarebbero penalizzati i contribuenti che hanno pagato acconti 2019, con il metodo storico (a volte, per semplicità anche del 100%, pur potendo usare il 90%, perché Pmi con gli Isa), superiori rispetto all’Irap totale per il 2019, che sarebbe dovuta senza la nuova norma agevolativa. Questa differenza (acconti pagati, meno l’Irap dovuta senza decreto Rilancio), invece, dovrebbe generare un credito Irap per il 2019 nella dichiarazione Irap 2020. Quest’ultima dovrà essere necessariamente modificata dall’agenzia delle Entrate, nei righi o almeno nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche, per recepire l’eliminazione del saldo Irap e per consentire la generazione di questo eventuale credito, nei casi di acconti già pagati, superiori all’Irap dovuta, senza decreto Rilancio.

L’Irap dovuta, anche civilisticamente per i bilanci di competenza del 2019 (peraltro, alcuni già approvati, con la scrittura «Irap dell’esercizio» a «Regioni c/Irap»), è pari al minor importo tra quanto sarebbe dovuto per il 2019 (senza Dl Rilancio) e gli acconti calcolati con il metodo storico, pari al 100% dell’Irap relativa al 2018 o al 90%, per chi contemporaneamente ha ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed esercita «attività economiche» per cui sono stati approvati gli Isa.

Primo acconto Irap 2020

Il decreto Rilancio prevede, poi, che non sia «dovuto il versamento della prima rata dell’acconto» dell’Irap relativa al 2020 sempre per chi ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro. Questa prima rata da non pagare è calcolata, con il metodo storico, espressamente «nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, Ddpr 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124», pertanto, pari al 40% (o al 50% solo per le Pmi con gli Isa) dell’Irap dovuta per il 2019 (dopo il decreto Rilancio, cioè senza il saldo).

Il nuovo testo del decreto Rilancio precisa che «l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta», cioè per il 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Le differenze

Sia per l’obbligatorietà di pagare tutti gli acconti Irap del 2019, sia per lo sconto - ora «definitivo» - dal pagamento della prima rata di acconto Irap per il 2020, le Pmi con gli Isa saranno avvantaggiate rispetto agli altri contribuenti, in quanto per il 2019 hanno potuto pagare solo il 90% dell’Irap relativa al 2018 (e non il 100% come gli altri soggetti), mentre per il 2020 otterranno uno sconto «definitivo», relativo al non pagamento della prima rata dell’acconto Irap per il 2020, pari al 50% dell’Irap relativa al 2019 (e non del 40% come gli altri soggetti).

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