L'esperto rispondeAdempimenti

I codici da utilizzare nel quadro OP quando si comunica “in ritardo” l’opzione per il consolidato fiscale

Remissione in bonis

di Gianluca Dan

La domanda

In caso di “remissione in bonis” per l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, il quadro OP della «prima dichiarazione utile» va compilato indicando come «tipo comunicazione» il codice 1 (in quanto si sta comunque comunicando per la prima volta l’esercizio dell’opzione) e come «esercizio sociale» il codice 2 (in quanto si sta comunicando l’opzione non nella dichiarazione in cui si sarebbe dovuto farlo ma in quella successiva)?
F. M. – Bergamo

A norma dell’articolo 119, comma 1, lettera d, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, l’esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Pertanto, l’esercizio per l’opzione per un triennio (ad esempio, 2021-2023) deve essere comunicato dalla società consolidante mediante la compilazione del quadro OP della dichiarazione dei Redditi società di capitali 2021. Trascorsi 90 giorni dal termine di presentazione del modello Redditi SC/2021 si potrà esercitare l’opzione tramite la remissione in bonis versando la sanzione di 250 euro e presentando il modello Redditi SC/2021 compilando il quadro OP entro il termine della prima dichiarazione utile. Pertanto, si ritiene che vada compilato il quadro OP come se fosse il secondo anno indicando il codice 1 nel tipo comunicazione e 2 nell'esercizio sociale.

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