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I contributi versati dall’agente di commercio all’Enasarco sono deducibili

Sono un agente di commercio. Volevo sapere se i contributi Enasarco sono deducibili come quelli Inps? In caso di risposta affermativa la deduzione riguarda sia quelli versati dall’agente che quelli versati dall’azienda? C. W. - Cagliari

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di Stefano Mazzocchi

La domanda

Sono un agente di commercio. Volevo sapere se i contributi Enasarco sono deducibili come quelli Inps? In caso di risposta affermativa la deduzione riguarda sia quelli versati dall’agente che quelli versati dall’azienda?
C. W. - Cagliari

A norma dell’articolo 10, primo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, «i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi» (lettera e). Si considerano contributi previdenziali versati «in ottemperanza a disposizioni di legge», sia i contributi previdenziali dovuti all’Inps, sia quelli dovuti all’Enasarco in via obbligatoria. Pertanto, sono fiscalmente deducibili anche i contributi dovuti al Fondo Enasarco per l’ammontare a carico dell’agente di commercio, trattenuto dal preponente. A conferma, si richiama la decisione della Commissione tributaria centrale 2 marzo 2001, n. 1594, secondo la quale i contributi Enasarco, avendo la natura di contributi previdenziali obbligatori, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente a norma dell’articolo 10, lettera i), ex DPR 597/1973 (ora Dpr 917/1986) e non possono pertanto essere considerati un costo incluso tra i componenti del reddito di impresa.

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