I costi sono «inerenti» all’attività per produrre utili
È sempre inerente e, come tale, deducibile dal reddito, il costo correlato all’attività effettivamente svolta, anche se in via indiretta, potenziale o futura, a prescindere dai maggiori ricavi che abbia consentito di far conseguire all’impresa o al lavoratore autonomo. A stabilirlo è l’ordinanza 13882/2018 della Cassazione depositata ieri.
La pronuncia trae origine da un accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e dei suoi soci a seguito del disconoscimento da parte delle Entrate di costi per asserito difetto di inerenza. La Ctr Lombardia, ribaltando il giudizio emesso dalla Ctp di Brescia, riteneva legittimo l’accertamento in mancanza di prova da parte dei contribuenti della connessione tra i costi sostenuti e dedotti e i ricavi conseguiti. Impugnata la sentenza di secondo grado per cassazione, i contribuenti eccepivano, tra l’altro, l’erronea interpretazione da parte dei giudici regionali dell’articolo 109 del Tuir.
Nell’accogliere il ricorso e cassare la sentenza della Ctr, i giudici di legittimità, ribadendo quanto già stabilito con l’ ordinanza 450 depositata l’11 gennaio 2018, hanno statuito che, ai fini della legittima deducibilità del costo sostenuto, occorre valutare la riferibilità, anche non immediata, indiretta o potenziale, della medesima spesa all’attività d’impresa.
In altri termini, la deducibilità di un costo dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa, deve essere apprezzata esclusivamente in termini qualitativi, a prescindere da utilità e vantaggi apportati, nonché dalla sua congruità. Per cui il costo risulta deducibile non tanto se è specificamente connesso ad una determinata componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.
Non sono, invece, deducibili i costi che si collocano in una sfera estranea all’esercizio dell’impresa. Per la Suprema corte, infatti, il concetto di inerenza è insito nella nozione stessa di reddito d’impresa, e non nell’articolo 109, comma 5 , del Tuir che si riferisce al diverso principio dell’indeducibilità dei costi relativi ai ricavi esenti.
Il concetto statuito dall’ordinanza allarga notevolmente il principio di inerenza dei costi, ritenendo che per essere inerenti e deducibili essi non devono necessariamente portare utilità o vantaggi all’impresa, essendo sufficiente che siano correlati ad essa anche potenzialmente o in prospettiva futura. È ipotizzabile, quindi, che la pronuncia in esame – insieme alla precedente ordinanza 450/2018 – sarà invocata da tutti i contribuenti che si sono visti disconoscere la deducibilità dei costi dichiarati per asserita mancanza di correlazione con i ricavi conseguiti e dichiarati.
Cassazione, ordinanza 13882/2018