Adempimenti

I crediti maturati nel 2021 per i ritardatari cedibili anche per quote

Chi ha acquistato l’intero credito può cedere nel 2022 ulteriori quote dell’importo. Il secondo Sal può essere ceduto a un soggetto diverso da chi ha acquistato il primo

Rush finale per la cessione dei crediti d’imposta 2021 in scadenza il 7 aprile prossimo. Mancano ormai poco meno di tre settimane alla chiusura ufficiale (salvo ulteriori proroghe – l’anno scorso la scadenza fu portata sino al 15 aprile 2021) del canale telematico per la cessione del credito con riferimento ai crediti d’imposta maturati nell’anno fiscale 2021, e per gli operatori è tempo di assumere le ultime decisioni.

Inutile dire che il tourbillon normativo piombato sul sistema della cessione dei crediti legati al mondo dei bonus edilizi (proprio nel momento clou, quando si stavano perfezionando le operazioni di asseverazione tecnica e di apposizione del visto di conformità) ha spiazzato i contribuenti, creando evidenti difficoltà operative per molti. Del resto, il conseguente blocco improvviso degli acquisti da parte di alcuni importanti operatori finanziari, con la tardiva e soprattutto parziale riapertura dei giorni scorsi, impone spesso la necessità di rivedere in corsa alcune scelte, con l’aggravante che su alcune posizioni non tutto potrebbe essere sempre rimediabile.

Vediamo di ipotizzare alcuni scenari possibili, in relazione ad alcuni casi pratici, tenendo conto che, ad oggi, molte piattaforme utilizzate dai principali operatori finanziari hanno già chiuso i battenti per la cessione dei crediti 2021.

Il privato che non riesce a cedere

Supponiamo il caso di un privato cittadino che entro il 7 aprile prossimo non riesca a perfezionare la cessione del credito 2021 a terzi. Con la circolare 24/E/2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione per la cessione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso essa, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.

Costui potrebbe dunque recuperare in dichiarazione dei redditi 1/5 o 1/10 della detrazione (capienza d’imposta permettendo), per poi cedere il restante credito.

La tempistica per la cessione dei decimi/quinti residui è ad oggi individuabile nel 16 marzo 2023.

Va da sé però che, ragioni finanziarie potrebbero indurre/costringere il contribuente ad anticipare il prima possibile la cessione dei quinti/decimi successivi. Si pensi, banalmente, a chi deve rientrare da un affidamento, ed aveva puntato sulla liquidità derivante dalla cessione del credito per poter saldare il suo debito. In questi casi, nulla osta a che l’operazione venga anticipata ben prima della presentazione della dichiarazione. Infatti, dal punto di vista giuridico non vi sono motivi ostativi che obbligherebbero il contribuente ad aspettare l’invio del modello Redditi (o 730) prima di eseguire la cessione delle rate residue.

La cessione a terzi

Una situazione particolarmente intricata potrebbe riguardare quei contribuenti che, nel periodo d’imposta 2021, non hanno capienza in dichiarazione dei redditi, e che quindi sarebbero destinati a perdere il quinto o il decimo del credito per la mancanza di Irpef dalla quale poter detrarre. Costoro, fino al 7 aprile prossimo potrebbero pensare di cedere il credito ad operatori non finanziari.

Ricordiamo, tuttavia, che chi acquista è obbligato ad utilizzare in F24 quanto ricevuto. Si deve, quindi, trattare di un soggetto che effettivamente ha capienza fiscale (intesa in questo caso come tributi/contributi a debito) per poter gestire il credito, e ciò accade raramente per i “privati”.

Il credito d’imposta può essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione in capo all’originario beneficiario (5 o 10 se è acquisito l’intero credito), ma, come sempre, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; inoltre, il credito può essere nuovamente ceduto a terzi (ma solo ad uno dei soggetti indicati dall’articolo 1, comma 2, del Dl 13/2022) a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di cessione. Nulla vieta, quindi, che sia lo stesso soggetto che ha acquisto l’intero credito a cedere nel 2022 gli ulteriori 9/10 o 4/5 dell’importo, per anticipare i tempi finanziari di recupero del credito stesso.

Chi ha ceduto solo il primo Sal

Frequente è anche la situazione di chi ha ceduto il primo Sal (o i primi due Sal) nel corso del 2021 a un operatore, ma non riuscirà a cedere allo stesso soggetto il Sal successivo o finale per spese sostenute e asseverate per lavori proseguiti o terminati nel 2021.

In questo caso non ci rilevano motivi ostativi al fatto che la cessione possa essere indirizzata ad un altro soggetto diverso rispetto al primo acquirente dei Sal, anche se, specie fra gli istituti di credito, si nota una certa ritrosia all’acquisto di crediti oggetto di precedenti Sal ceduti ad altri operatori.

Anche in questo caso l’alternativa potrebbe essere quella di indirizzare la cessione verso un soggetto non finanziario che sia in grado di poter gestire il credito con l’impiego in F24 in compensazione.

Il fornitore

Qualche problema in meno ha il soggetto che ha acquisito il credito con lo “sconto in fattura”. Se “sfuma” la cessione entro il 7 aprile, la prima quota del credito 2021 può essere utilizzata in compensazione (modello F24) entro fine anno e, entro la fine di ogni anno successivo, può essere ceduta la parte residua.

COME SUPERARE GLI OSTACOLI

1. Il beneficiario

Verificare la capienza

Le “strette” alla circolazione dei bonus e le incertezze seguite alle varie disposizioni hanno ingessato il mercato, portando molti contribuenti a rivedere le loro scelte, talvolta vedendosi rifiutare l’acquisto dei crediti “targati” 2021. In questo caso il primo dato da verificare è la capienza dell’imposta 2021 del beneficiario, che potrebbe essere in grado di “smaltire” la prima quota di detrazione (1/5 o 1/10 a seconda dei casi). I bonus edilizi, infatti, non si riportano a nuovo né si possono chiedere a rimborso. Il primo beneficiario non può neppure usarli in compensazione senza farli transitare dalla dichiarazione dei redditi.

2. L’alternativa

La cessione a un familiare

Un’alternativa è quella di cedere il credito – entro il 7 aprile - ad un operatore non finanziario (ad esempio il coniuge od un parente), rammentando però che costui può utilizzare il credito solo in compensazione nel modello F24 e non può farlo transitare in dichiarazione. I “privati”, quindi sono spesso fuori gioco. L’acquirente può, comunque, a sua volta, cedere il credito, ma solo ad un soggetto “vigilato”, il quale, presumibilmente, acquisterà solo le rate residue a partire dal 2022. Non c’è un termine iniziale per questa operazione ma solo un termine finale, presumibilmente la fine del 2023.

3. Il gioco dei Sal

La cessione parziale

Tra i casi non esaminati dall’Agenzia vi è quello del soggetto che ha già ceduto un primo Sal ad un operatore finanziario, che però non accetta di acquistare il secondo (o definitivo) Sal riferito al 2021. Dovrebbe essere confermato che questa seconda cessione può essere effettuata a soggetti differenti dal primo acquirente, anche perché questa “cessione parziale” non è un’invenzione dal contribuente ma l’esito di tutte le traversie che egli ha subito. L’acquirente può utilizzare la prima quota di credito in F24, e poi cedere le rate residue.

4. La posizione più facile

Lo sconto in fattura

Infine, non va dimenticato che il soggetto che è alla ricerca di un acquirente del proprio credito fiscale può essere il fornitore che, nel 2021, ha concesso lo sconto in fattura ed ha accettato la comunicazione inviata dal primo beneficiario all’Agenzia. La posizione di questo soggetto è meno pesante, in quanto la prima quota di credito può generalmente essere compensata entro l’anno in F24 con altri tributi/contributi. Sulle rate residue si può pensare di procedere alla cessione (a chiunque), con scadenza entro fine 2023.

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