I diversi modi per attribuire la detrazione delle spese per la figlia a carico
L’agenzia delle Entrate si è già espressa in merito all’ininfluenza della ripartizione al 50% dei carichi di famiglia in relazione alle spese sostenute per gli stessi familiari. In particolare, al paragrafo 2.1 della circolare 11/E del 16 febbraio 2007 ha precisato che «Il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori (…) vale esclusivamente ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, delle detrazioni per familiari a carico. Per quanto riguarda le modalità di ripartizione tra i coniugi delle deduzioni e delle detrazioni (rispettivamente, ex articolo 10 , comma 2, ed ex articolo 15, comma 2, del Tuir) resta confermato che “quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione». Ciò premesso, alle condizioni esposte, la risposta ad entrambe le domande è affermativa.
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