I dubbi di compilazione dei modelli mettono a rischio il bonus R&S
Primo anno di compilazione per il rigo RU100 del modello Redditi, contenente i dettagli relativi al credito d’imposta ricerca e sviluppo. E prime difficoltà per le imprese che si trovano a risolvere alcuni dubbi interpretativi in presenza di istruzioni piuttosto laconiche.
Nel modello Redditi 2018, il credito d’imposta per le spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo (contrassegnato a quadro RU dal codice B9) non comporta solo la compilazione dei righi da RU1 a RU12 della Sezione I (come accadeva sino allo scorso periodo d’imposta), ma anche quella della Sezione IV-bis, composta dal solo rigo RU100, relativa al dettaglio dei costi sostenuti. Il rigo, composto da 7 caselle, sta creando diversi problemi alle imprese interessate, in assenza degli opportuni chiarimenti. Nello specifico non risulta chiaro:
dove vanno inseriti i costi per le competenze tecniche e le privative industriali. È presumibile vadano inseriti tra i costi ricerca intra-muros (colonna 2) anche nell’ipotesi in cui si tratti di costi - ad esempio l’acquisto di un brevetto - sostenuti con società terza. Infatti, nella definizione di costi extra-muros, le circolari n. 5/E/2016 e n. 13/E/2017 contemplano solo le commesse di ricerca;
dove vanno inserite le commesse di ricerca affidate a società dello stesso gruppo. In linea di principio, sulla base delle predette circolari, potrebbe trattarsi di costi intra-muros, ma è invece presumibile che vadano riportati tra i costi di ricerca extra-muros (colonna 5), in quanto poi, nella colonna 6, compare il “di cui” specifico;
dove vanno riportati i costi sostenuti per commesse affidate a società estere dello stesso gruppo. La ricerca commissionata a soggetti esteri va indicata a colonna 7, ma non si comprende se tale colonna riguarda anche questa ipotesi e se tali costi vanno ricompresi (in aggiunta o in alternativa) alle colonne 5 e 6 (ricerca extra muros commissionata a società del gruppo);
dove indicare i costi del revisore per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 dell’articolo 3 del Dl n. 145/2013 (imprese non soggette a revisione legale dei conti e società prive di un collegio sindacale), anche se sembra quasi certo che tali spese, pur concorrendo a formare il credito d’imposta indicato a rigo RU5, non rientrino in alcuna delle caselle di dettaglio di cui al rigo RU100.
Nello schema di compilazione pubblicato a lato sono riportate le soluzioni che attualmente paiono più condivisibili, in attesa di istruzioni. Appare importante che, preso atto dell’assenza di chiarimenti di dettaglio che accompagna questo primo anno di compilazione, l’Agenzia ritenga non sanzionabili (in quanto errori formali) una carente/errata compilazione del rigo RU100 e le discordanze tra questo rigo ed il credito spettante riportato a rigo RU5 colonna 3. È solo l’importo indicato in quest’ultimo rigo che rappresenta, infatti, il beneficio spettante all’impresa, indipendentemente dalle «squadrature» con il rigo RU100 e dalla involontaria errata ripartizione dei costi nell’ambito di quest’ultimo rigo. Per completezza si ricorda che al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e 34 della legge n. 388/2000. L’agevolazione è fruibile in forma automatica. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
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